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SUPERBONUS 110%: con CILA e senza stato legittimo

03/06/2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, ed esecutivo dal 1° giugno 2021, il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Tra le innumerevoli disposizione si segnala la modifica apportata all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, "Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici": viene data disposizione affinché tutti gli interventi che rientrano nel bonus fiscale del 110& 37;, previsti al medesimo art. 119, vengono ricondotti alla manutenzione straordinaria e attuabili, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Inoltre, sempre e solo per la finalità del Superbonus 110& 37;, la CILA non necessita di attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 anche se viene disposto che "resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento."

Il decreto è entrato in vigore il 1° giugno 2021.

Sono pertanto stati aggiornati i modelli di CILA e relativa asseverazione.

Testo D.L..

Ultima modifica: 3 Giugno 2021 alle 12:10
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