Tabella dei giochi proibiti
Si ricorda l’obbligo dell’esposizione in luogo visibile della tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore e vidimata dal Comune, ai sensi dell’ Art. 110 T.U.L.P.S. comma 1.
Tipologia dei punti di offerta presso i quali è consentita l’installazione degli
apparecchi:
L’installazione degli apparecchi è consentita in:
a) bar ed esercizi assimilabili;
b) ristoranti ed esercizi assimilabili;
c) alberghi ed esercizi assimilabili;
d) stabilimenti balneari;
e) edicole;
f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell’articolo 86 del
T.U.L.P.S.;
g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia
delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la
controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità
ai sensi della normativa vigente;
h) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.;
i) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;
j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro;
k) agenzie e negozi di gioco per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e
su eventi non sportivi;
l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici;
m) sale bingo;
n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;
o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S..
Non è consentita l’installazione degli apparecchi al di fuori degli spazi delimitati e controllati dei
punti di offerta.
Numero massimo di apparecchi installabili
La Determinazione Direttoriale della A.D.M. (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli) n. 172999/RU del 1/6/2021 individua i parametri numerici per l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” installabili all’interno dei locali ove è svolta un’attività economica.
Tale determinazione definisce anche le regole amministrative generali per la distribuzione e per l’installazione degli apparecchi e definisce le prescrizioni e criteri per l’installazione degli apparecchi presso i differenti punti che ne consentono l’installazione stessa.
Registrazione all’elenco di cui all’ Art. 1 c. 533 L. 23 dicembre 2005 n. 266
Ai sensi dell’ Art. 1 c. 533 L. 23 dicembre 2005 n. 266 , presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2011, l’elenco:
dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”;
dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”;
di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui ai punti a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.
Ai sensi dell’ Art. 1 c. 533 ter L. 23 dicembre 2005 n. 266 , i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti in tale elenco.
Ai sensi dell’ Art. 1 D.D. 9/09/2011 n. 2011/31587/Giochi/ADI , l’iscrizione costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate.
L’elenco è pubblicato sul sito dell’AAMS alla sezione Apparecchi da intrattenimento – Elenco soggetti.
Competenze dei Comuni
I Comuni possono intervenire al fine di razionalizzare e limitare l’offerta di gioco; pertanto si invita a verificare l’eventuale presenza di regolamentazione comunale in materia.