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Somministrazione – Forme speciali

La somministrazione di alimenti e bevande in Piemonte è normata dalla L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i. che, a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. 11 marzo 2015 n. 3 , assoggetta generalmente l’apertura e il trasferimento dell’attività alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

In linea generale si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

Ma l’ Art. 8 L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 comma 6 disciplina anche alcuni "casi particolari&quot o "forme speciali" di somministrazione di alimenti e bevande che non sono soggette ai criteri ed indirizzi comunali e/o regionali per l’insediamento della attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso articolo.

In questi casi è infatti consentita la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, pur trattandosi di esercizi/locali non "genericamente" aperti al pubblico.

Le tipologie che ricadono all’interno di queste "forme speciali" sono le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate nei seguenti casi:

  • negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest’ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L’attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
  • (abrogato)
  • negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
  • negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l’attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l’attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;
  • al domicilio del consumatore;
  • nelle mense aziendali, purché esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
  • (abrogato)
  • in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell’ordine, caserme, strutture d’accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
  • all’interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
  • negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall’ente proprietario dell’immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
  • negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

    Fattispecie: CON ATTIVITA’ TRATTENIMENTO/SVAGO

    L’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, effettuato congiuntamente con attività di intrattenimento e svago, è soggetto a SCIA e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.

    Perché sia verificata questa fattispecie sono richiesti due presupposti:

    • l’attività di intrattenimento o svago deve essere prevalente rispetto a quella della somministrazione e perchè sia verificata questa prevalenza, occorre che la superficie utilizzata per l’intrattenimento o svago sia pari ad almeno i tre quarti del totale della superficie disponibile (esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi);
    • inoltre occorre che l’attività di somministrazione venga effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce, a pagamento, della attività di intrattenimento o svago (NB: non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia).

      Fattispecie: NELLE AREE DI SERVIZIO, STAZIONI, ecc.

      Rientrano in questa fattispecie l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande effettuato:

      • all’interno delle aree di servizio delle autostrade o principali strade extraurbane;
      • sui mezzi di trasporto pubblico;
      • all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico.

        Tutte queste sottospecie sono soggette a SCIA e quindi sono soggette a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.

        Fattispecie: NEGLI IMPIANTI DISTRIB.CARBURANTI

        L’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande svolto in esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, è soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.

        Perché sia verificata questa fattispecie è richiesto come presupposto che l’attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l’attività di distribuzione carburanti.

        Fattispecie: AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

        L’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore è soggetto a SCIA e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.

        Questa fattispecie si configura con l’organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto al consumatore, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, svolto presso l’abitazione del consumatore o nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, o per lo svolgimento di cerimonie, convegni ed attività similari.

        Fattispecie: NELLE MENSE AZIENDALI

        L’esercizio di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande svolto nelle mense aziendali, è soggetto a SCIA e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.

        La somministrazione nelle mense aziendali è intesa come somministrazione di pasti-offerta, in strutture con autonomia tecnico-funzionale, da parte di un datore di lavoro (pubblico o privato), ai propri di pendenti o ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l’opera di altro soggetto con cui sia stato stipulato apposito contratto.

        Fattispecie: IN SCUOLE-CASERME-OSPEDALI-OSPIZI

        Rientrano in questa fattispecie l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande effettuato in:

        • scuole e asili infantili;
        • ospedali e case di cura;
        • comunità religiose;
        • caserme e stabilimenti delle forze dell’ordine;
        • strutture di accoglienza o sostegno;
        • case di riposo;

          In tutte questi casi l’esercizio di somministrazione è soggetto a SCIA e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.

          Perché sia verificata questa fattispecie è richiesto come presupposto che l’attività di somministrazione venga effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce delle strutture stesse.

          Fattispecie: MUSEI-CINEMA-TEATRI-IMP.SPORTIVI

          Rientrano in questa fattispecie l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande effettuato in:

          • cinema;
          • musei;
          • teatri e sale da concerto;
          • complessi sportivi e simili;

            In tutte questi casi l’esercizio di somministrazione è soggetto a SCIA e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.

            Perché sia verificata questa fattispecie è richiesto come presupposto che l’attività di somministrazione venga effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce delle strutture stesse.

            Fattispecie: IN IMMOBILI PUBBL. CULTURA-TURISMO

            Ricade in questa fattispecie l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande effettuato negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale.

            La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall’ente proprietario dell’immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

            Questa fattispecie di somministrazione è soggetta a SCIA e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.

            SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

            La "superficie di somministrazione" (definita con delibera di Giunta Regionale) è l’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

            Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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