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Decreto Energia: pubblicata legge di conversione

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 98, del 28 aprile 2022, la L. 27 aprile 2022 n. 34, di conversione, con modificazioni, del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

Sul medesimo supplemento è pubblicato il testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

Tra le misure che interessano i SUE e SUAP, spiccano le disposizioni che sottraggono alle definizione di “nuova costruzione”, le demolizioni e ricostruzioni con modifica di sagoma effettuate in “aree tutelate ai sensi dell’articolo 142” del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In tali aree pertanto gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, subordinati a permesso di costruire o SCIA alternativa, rientrano nella definizione di ristrutturazione portandosi dietro tutta una serie di benefici fiscali prima preclusi.

La nuova disposizione e la tipologia di pratica edilizia necessaria derivano dal combinato disposto delle modifiche apportate al all’articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, e all’articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal comma 5-bis inserito dalla legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34.

Altra importante conferma, con alcune modifiche in fase di conversione in Legge, è la sostituzione del comma 5 dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, che assegna all’istituto della manutenzione ordinaria, esentandoli dalla “acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici” sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici.

Unica eccezione per gli “impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141” in presenza dei quali la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente.

Le disposizioni riferite alla “liberalizzazione” dell’intervento si applicano infine anche in “presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.

Il testo riporta inoltre tutta una serie di disposizioni per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili modificando buona parte delle disposizioni legislative relative tra cui il D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.

Testo coordinato DL 17/2022 convertito in Legge 34/2022

Ultima modifica: 14 Maggio 2022 alle 11:30

Decreto Energia: pubblicata legge di conversione

14/05/2022

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 98, del 28 aprile 2022, la L. 27 aprile 2022 n. 34, di conversione, con modificazioni, del D.L. 1° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".

Sul medesimo supplemento è pubblicato il testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

Tra le misure che interessano i SUE e SUAP, spiccano le disposizioni che sottraggono alle definizione di "nuova costruzione", le demolizioni e ricostruzioni con modifica di sagoma effettuate in "aree tutelate ai sensi dell’articolo 142" del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In tali aree pertanto gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, subordinati a permesso di costruire o SCIA alternativa, rientrano nella definizione di ristrutturazione portandosi dietro tutta una serie di benefici fiscali prima preclusi.

La nuova disposizione e la tipologia di pratica edilizia necessaria derivano dal combinato disposto delle modifiche apportate al all’articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, e all’articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal comma 5-bis inserito dalla legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34.

Altra importante conferma, con alcune modifiche in fase di conversione in Legge, è la sostituzione del comma 5 dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, che assegna all’istituto della manutenzione ordinaria, esentandoli dalla "acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici" sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici.

Unica eccezione per gli "impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141" in presenza dei quali la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente.

Le disposizioni riferite alla "liberalizzazione" dell’intervento si applicano infine anche in "presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale".

Il testo riporta inoltre tutta una serie di disposizioni per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili modificando buona parte delle disposizioni legislative relative tra cui il D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.

Testo coordinato DL 17/2022 convertito in Legge 34/2022

Ultima modifica: 14 Maggio 2022 alle 11:00
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