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Semplificazione materia urbanistica e edilizia: approvazione L.R. 7/2022

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22, supplemento ordinario n. 1 del 1 giugno 2022 la L.R. 31 maggio 2022, n. 7 “Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia”.

La nuova Legge Regionale, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, conclude il lungo iter di approvazione della proposta di legge regionale n. 125 presentata il 16 dicembre 2020.

Innumerevoli e svariate le norme inserite nel testo legislativo.
Sono state apportate importanti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è stata riscritta gran parte della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana) rivedendo sia le procedure che le premialità in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di recupero dei sottotetti e dei rustici.

Viene anche disciplinato il recupero dei vani e locali interrati o seminterrati, modificata la disciplina delle varianti parziali e la definizione delle variazioni essenziali al progetto approvato.

Tra le norme in deroga spiccano quelle relative al recupero anche a fini abitativi del piano pilotis e la realizzazione di spazi per attività comuni di pertinenza destinati a locali per il fitness, sale comuni ricreative e di riunione, guardiole di portineria, comprensivi degli spazi di accesso e degli eventuali servizi igienici, nonché, limitatamente al piano terreno o seminterrato, spazi chiusi destinati al ricovero di cicli, motocicli e mezzi di trasporto per disabili.

Altre norme che erano state emanate in fase emergenziale COVID-19 e con durata limitata nel tempo sono state trasformate in norme definitive, una tra tutte le competenze delle Commissioni Locali per il Paesaggio.

Vengono anche ripristinate le agevolazioni che erano state eliminate nella normativa nazionale in merito ai maggiori spessori di muri esterni e dei solai finalizzati al raggiungimento dei livelli di efficientamento energetico nel rispetto delle normative nazionali.
Viene anche tolto dal vocabolario piemontese degli interventi l’anacronistica “sostituzione edilizia” oramai pienamente assorbita dalla definizione della ristrutturazione edilizia novellata dal DPR 380/2001.

Altra importantissima norma è quella che permette di far rientrare in compatibilità paesaggistica gli interventi realizzati prima del 12 maggio 2006 in aree paesaggisticamente vincolate.
Resta inteso che, nonostante siano già applicabili, quest’ultima norma insieme a tutte le altre che costituiscono il testo della LR 7 2022 dovranno ottenere il parere di legittimità costituzionale.

Testo Legge Regionale.

Ultima modifica: 9 Giugno 2022 alle 09:41

Semplificazione materia urbanistica e edilizia: approvazione L.R. 7/2022

09/06/2022

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22, supplemento ordinario n. 1 del 1 giugno 2022 la L.R. 31 maggio 2022, n. 7 "Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia".

La nuova Legge Regionale, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, conclude il lungo iter di approvazione della proposta di legge regionale n. 125 presentata il 16 dicembre 2020.

Innumerevoli e svariate le norme inserite nel testo legislativo.
Sono state apportate importanti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è stata riscritta gran parte della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana) rivedendo sia le procedure che le premialità in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di recupero dei sottotetti e dei rustici.

Viene anche disciplinato il recupero dei vani e locali interrati o seminterrati, modificata la disciplina delle varianti parziali e la definizione delle variazioni essenziali al progetto approvato.

Tra le norme in deroga spiccano quelle relative al recupero anche a fini abitativi del piano pilotis e la realizzazione di spazi per attività comuni di pertinenza destinati a locali per il fitness, sale comuni ricreative e di riunione, guardiole di portineria, comprensivi degli spazi di accesso e degli eventuali servizi igienici, nonché, limitatamente al piano terreno o seminterrato, spazi chiusi destinati al ricovero di cicli, motocicli e mezzi di trasporto per disabili.

Altre norme che erano state emanate in fase emergenziale COVID-19 e con durata limitata nel tempo sono state trasformate in norme definitive, una tra tutte le competenze delle Commissioni Locali per il Paesaggio.

Vengono anche ripristinate le agevolazioni che erano state eliminate nella normativa nazionale in merito ai maggiori spessori di muri esterni e dei solai finalizzati al raggiungimento dei livelli di efficientamento energetico nel rispetto delle normative nazionali.
Viene anche tolto dal vocabolario piemontese degli interventi l’anacronistica "sostituzione edilizia" oramai pienamente assorbita dalla definizione della ristrutturazione edilizia novellata dal DPR 380/2001.

Altra importantissima norma è quella che permette di far rientrare in compatibilità paesaggistica gli interventi realizzati prima del 12 maggio 2006 in aree paesaggisticamente vincolate.
Resta inteso che, nonostante siano già applicabili, quest’ultima norma insieme a tutte le altre che costituiscono il testo della LR 7 2022 dovranno ottenere il parere di legittimità costituzionale.

Testo Legge Regionale.

Ultima modifica: 9 Giugno 2022 alle 09:00
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