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Attività di parafarmacia

La materia è disciplinata dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Decreto Bersani), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 , e dalla Circolare Ministero della Salute 3 ottobre 2006 n. 3 .

Si riporta di seguito il comma 1, 2 e 3 dell’ Art. 5 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 :

Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E’ abrogata ogni norma incompatibile.
La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.

Pertanto, gli esercizi commerciali in cui può essere svolta la vendita dei farmaci, sono esclusivamente gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita.

La presenza di almeno un farmacista deve essere garantita per tutto l’orario di apertura dell’esercizio commerciale.

Ai sensi del Decreto Ministero della Salute 9 marzo 2012 , il titolare dell’esercizio commerciale deve comunicare al Ministero della Salute, alla Agenzia del Farmaco, alla Regione Piemonte, al Comune (SUAP) nel cui territorio è ubicato l’esercizio commerciale, alla ASL territorialmente competente e all’Ordine dei Farmacisti la comunicazione di inizio attività.

E’ opportuno, inoltre, che il titolare dell’esercizio commerciale comunichi le generalità dei farmacisti all’ordine dei Farmacisti territorialmente competente e alla ASL territorialmente competente, nonché gli eventuali successivi aggiornamenti o sostituzioni.

Inoltre, serve effettuare la comunicazione del soggetto responsabile dell’inserimento ed aggiornamento dei dati anagrafici ai sensi del Decreto Ministero della Salute 15 luglio 2004 "Progetto Tracciabilità del farmaco".

Si consiglia, comunque, di rivolgersi all’ASL per conoscere gli esatti adempimenti di natura sanitaria necessari.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56

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