Sportello Unico Digitale - Città di Arona

Farmacie

L’apertura di una farmacia è vincolata da parametri oggettivi, abitanti e numero di farmacie già operanti, ed è sottoposta a bando, concorso, indetto dalla Regione.

Il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27 ha modificato la L. 2 aprile 1968 n. 475 al fine di potenziare il servizio di distribuzione farmaceutica favorendo l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché favorendo le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico.

Compiti dei comuni

Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dalla nuova normativa. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’Azienda Sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

Ogni Comune sulla base dei dati ISTAT della popolazione residente al 31 dicembre 2010 doveva individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio ed inviare i dati alla regione entro il 22 aprile 2012.

Entro il 22 aprile 2012 ogni Comune quindi doveva:

individuare le nuove sedi (il numero);
sentire l’ASL/ATS e l’Ordine dei farmacisti e identificare le zone di collocazione delle nuove farmacie in modo che la distribuzione territoriale fosse equa e riferita anche a aree scarsamente abitate;
inviare i dati in Regione predisponendo un atto contenente il seguente materiale:

il calcolo numerico per individuare le nuove farmacie da aprire nel territorio comunale;
l’ambito territoriale delle zone di nuovo insediamento, citando gli atti di consultazione con l’ASL/ATS e l’OdF;
una tavola cartografica del territorio comunale con in risalto:

la posizione delle farmacie già attive sul territorio;
l’ambito territoriale delle zone di nuovo insediamento;
la posizione, se esistenti, della stazione ferroviaria, dell’aeroporto, delle aree di servizio autostradale e l’evidenziazione della distanza dalle farmacie già attive;
la posizione, se presenti, di centri commerciali e/o grandi strutture di vendita superiori a 10.000 mq e l’evidenziazione della distanza dalle farmacie già attive.

Compiti della Regione

La Regione a sua volta era tenuta a:

entro 60 gg. dalla data in cui il Comune aveva trasmesso i propri dati bandire un concorso straordinario per nuovi titoli;
entro i 30 gg. successivi alla pubblicazione istituire una commissione esaminatrice;
entro il 24 marzo 2013 assicurare la conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi disponibili;
offrire in prelazione ai Comuni fino al 2022 le farmacie istituite ai sensi del comma 1 lett. b) dell’ Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 .

Fino al 2022 tutte le farmacie istituite sono quindi offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.

Farmacie apribili

In particolare l’ Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (che modifica la L. 2 aprile 1968 n. 475 ) ha definito che:

il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti (in precedenza era di una farmacia ogni 4.000 abitanti); inoltre la popolazione eccedente rispetto al parametro di cui sopra, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso (cioè ogni 1650+1 abitanti);
in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui sopra ed entro il limite del 5% delle sedi, comprese le nuove, le regioni, sentita l’ASL/ATS competente per territorio, possono istituire una farmacia:

nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purchè non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 m.;
nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 mq, purchè non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 m..

Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica.

Concorso straordinario

Le Regioni hanno quindi bandito un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti.

Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, iscritti all’albo professionale:

non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino;
titolari di farmacia rurale sussidiata;
titolari di farmacia soprannumeraria;
titolari di esercizio di cui all’ Art. 5 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 .

Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).

Al concorso straordinario si applicano le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti e le disposizioni qui descritte.

Ciascun candidato può partecipare al concorso per l’assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando.

In ciascuna regione la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane.

Le regioni, approvata la graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali entro quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la sede, pena la decadenza della stessa. Tale graduatoria, valida per due anni dalla data di pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso.

Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, di età non superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell’età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.

Qualora il comune non abbia provveduto a comunicare alla regione l’individuazione delle nuove sedi disponibili entro i termini stabiliti, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini stabiliti, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell’amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali.

Altre informazioni: turni – orari – sconti – obblighi

I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori, quindi in pratica le farmacie possono rimanere aperte per tutte le 24 ore.

Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest’ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso.

La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all’ Art. 5 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 , ancorchè dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall’articolo 45 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e s.m.i..

In sede di rinnovo dell’accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell’ Art. 4 L. 30 dicembre 1991 n. 412 comma 9 e s.m.i., in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale, nonchè ai servizi che la farmacia assicura ai sensi del D.Lgs. 3 ottobre 2009 n. 153 , è stabilita la dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

La direzione della farmacia privata, ai sensi dell’ Art. 7 L. 8 novembre 1991 n. 362 , e dell’ Art. 11 L. 2 aprile 1968 n. 475 , può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all’albo professionale.

Ultima modifica: 22 Ottobre 2021 alle 16:07

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