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Venditori occasionali: novità circa la durata della validità del tesserino

Con L.R. N. 19 del 17 dicembre 2018 la Regione Piemonte ha modificato la norma che stabiliva la durata annuale dei tesserino per i venditori occasionali

Art. 3.
(Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 28/1999)
1. Al comma 1 dell’articolo 11 ter della l.r. 28/1999, la parola “annualmente” è soppressa.
2. Al comma 2 dell’articolo 11 ter della l.r. 28/1999, le parole “ha validità annuale,” sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 ter della 1.r. 28/1999, è inserito il seguente:
“2 bis. Il tesserino ha validità da un minimo di un anno, fino al raggiungimento della soglia delle
diciotto partecipazioni ai mercatini. La presente disposizione si applica con riferimento a tutti i
tesserini rilasciati in attuazione del presente Capo.”.

 

 

 

Ultima modifica: 4 Novembre 2021 alle 10:31

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