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Imposta Municipale propria IMU

La L. 27 dicembre 2019 n. 160 all’art. 1 comma 738 ha stabilito che:

A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) e’ disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

L’IMU ha natura patrimoniale.

IMPORTANTE:

Le scadenze IMU per l’anno 2024 sono il 17 giugno 2024 per il versamento dell’acconto e il 16 dicembre 2024 per il saldo.

 

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili e di aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e’ diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e’ il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e’ il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Le dichiarazioni ed ogni istanza inerente l’IMU devono essere presentate dal soggetto passivo dell’imposta municipale.

A chi deve essere presentata

Le dichiarazioni ed ogni istanza inerente l’IMU devono essere presentate all’ufficio Tributi del Comune.

Come deve essere presentata

Non sono previsti requisiti particolari.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il  possessore  e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e  risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo  familiare abbiano stabilito la dimora  abituale e la residenza  anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le  agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze  in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella  misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie  catastali indicate, anche se iscritte  in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3 L. 23 dicembre 1996 n. 662 comma 48, i seguenti moltiplicatori:

  1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
    b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  3. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  4. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  5. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per l’anno 2024 sono state adottate le aliquote con la D.C.C. 28 dicembre 2023 “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2024 – CONFERMA ALIQUOTE”.

  • L’aliquota di base dell’imposta e’ pari allo 11,4 per mille.
  • L’aliquota e’ ridotta allo 6 per mille per l’abitazione principale classata in categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Le informazioni di cui sopra fanno riferimento alle abitazioni principali classate A/1, A/8 e A/9 soggette al pagamento; per tutti gli altri immobili classati in categoria A (escluso A10) l’imposta non è dovuta.

Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. 24 giugno 2008 n. 146, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139 comma 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

L’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

  • Alle unità immobiliari adibite o da adibirsi ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), anche in assenza di contratto registrato, si applica l’aliquota dello 0,84 per cento. Il beneficio decorre dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e soltanto a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione, e deve essere attestato dalla residenza e dimora dell’utilizzatore dell’unità concessa.
  • Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnate dall’Agenzia Territoriale per la Casa si applica l’aliquota agevolata pari allo 0,84 per cento.
  • Alle unità immobiliari locate che si sono liberate e rese sfitte nel corso dell’anno d’imposta e successivamente locate come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, si applica l’aliquota agevolata pari allo 0,84 per cento con obbligo di dichiarazione di variazione; detta agevolazione si applica anche alle unità immobiliari non locate e successivamente concesse in locazione come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione; detta agevolazione non si applica in presenza di una mera prosecuzione di un contratto già in essere, disdetto e ristipulato anche per interposta persona.
  • Limitatamente alle unità immobiliari abitative oggetto di interventi di trasformazione e di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, si applica, per una durata massima di tre anni l’aliquota dello 0,84 per cento con obbligo di dichiarazione. L’agevolazione è riconosciuta unicamente a quegli interventi soggetti a permesso di costruire.
  • Alle unità immobiliari locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all’ufficio tributi, si applica l’aliquota agevolata pari allo 0,00 per cento.
  • Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1193, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si applica l’aliquota agevolata pari allo 0,00 per cento.

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati fatiscenti intesi quali fabbricati non utilizzati e per il cui riuso non siano sufficienti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dall’art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457 lett. a), b), e c),che necessitano di demolizione e ricostruzione con opere di recupero edilizio che prevedono un abbattimento quasi integrale (80% – 90%).

La certificazione di fatiscenza deve essere effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che dovrà allegare alla richiesta di riduzione.

La richiesta di riduzione potrà essere costituita da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968 n. 15 attestante la sussistenza dei requisiti di cui al 1° comma e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo di inagibilità , inabitabilità o di fatiscenza.

Ai fini della riduzione del tributo non possono essere fatti valere riferimenti temporali precedenti al rilascio della dichiarazione di cui al precedente 2° comma.

La richiesta di riduzione, redatta in carta semplice, deve contenere:

  • se trattasi di persona fisica, l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
  • se trattasi di persona giuridica, l’indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
  • l’ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
  • la decorrenza della situazione di inabitabilità od inagibilità;
  • di aver preso conoscenza della definizione regolamentare data alle caratteristiche di inagibilità, inabitabilità e fatiscenza.

I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 sono esenti dall’imposta.

Sono comunque esenti dall’imposta tutti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A  norma dell’art. 36 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 comma 2, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 1, lett. c), d) ed f), la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Al fine di ridurre il contenzioso, in base a valutazioni rese del settore tecnico, il valore di riferimento per i terreni per l’anno 2023, incrementato in base all’aumento ISTAT del 8,1%, sarà:

EDILIZIA RESIDENZIALE, PRODUTTIVA
E COMMERCIALE (€/MQ.)
P.E.C. UNICO PROPRIETARIO
ART. 12, A, C. 4 (€/MQ.)
P.E.C. PIÙ PROPRIETARI
ART. 12, A, C. 4 (€/MQ.)
ZONA A)
nucleo centrale e fascia lago
192,731 173,414 154,334
ZONA B)
fascia periferica e Località Mercurago
105,895 93,669 83,669
ZONA C)
Località Montrigiasco, Dagnente,
Campagna, San Carlo
84,448 76,016 67,6165

Non si fa luogo ad accertamento qualora l’imposta dovuta per un’area fabbricabile sia tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con l’applicazione della tabella. Le aree fabbricabili considerate dal P.R.G.C. di nuovo impianto, soggette a preventiva formazione di strumento urbanistico esecutivo, sono considerate imponibili ai fini IMU con l’applicazione dei valori di riferimento di cui all’allegata tabella, come ivi ridotti tenendo presente il caso di unico proprietario e il caso di più proprietari.
Dall’esecutività del provvedimento che approva la convenzione relativa a tali strumenti urbanistici si applica il valore pieno, senza alcuna riduzione.

Zona territoriale di ubicazione

I valori di cui al punto A) saranno determinati secondo le seguenti zone:
Zona A) (nucleo centrale e fascia lago)
Zona B) (fascia periferica e località Mercurago)
Zona C) (località Montrigiasco, Dagnente, Campagna, San Carlo)

Rivalutazione

Il valore di riferimento di cui alla scheda allegata al presente Regolamento si intende automaticamente rivalutato, ai sensi delle variazioni accertate con i parametri ISTAT del costo della vita, su base annua, secondo la rilevazione al 31/12 dell’anno precedente.

Adeguamento

A seguito dell’adozione del progetto preliminare della Variante Generale al PRGC con D.C.C. 6 marzo 2009 n. 23, i valori di riferimento di cui ai precedenti punti A) e B), relativi all’indice territoriale medio pari 1,366 mc./mq., dovranno essere proporzionati agli effettivi indici del nuovo Piano Regolatore, limitatamente agli ambiti: BU, BRu, CU e T.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, applicando in acconto le aliquote stabilite dal Comune con propria deliberazione del 7 gennaio 2021 n. 2.

Ai sensi dell’art. 1 L. 27 dicembre 2006 n. 296 comma 168, e dell’art. 23 comma 3 del Regolamento Comunale I.M.U, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 5,00 per anno d’imposta.

A far data dal 1° gennaio è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2013, dall’art. 1 L. 24 dicembre 2012 n. 228 comma 380 lett. h).

Gruppo catastale D

E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con modello F24 disponibile presso tutti gli istituti di credito nonché gli sportelli di Poste Italiane, utilizzando i seguenti codici:

  • 3912 (“Imu – Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – Comune”)
  • 3913 (“Imu – Imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune”)
  • 3914 (“Imu – Imposta municipale propria per terreni agricoli – Comune”)
  • 3916 (“Imu – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Comune”)
  • 3918 (“Imu – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune”)
  • 3925 (“Imu – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – Stato”)
  • 3930 (“Imu – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – Comune”)
  • 3939 (“Imu – Imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – Comune”)

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art. 9 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 comma 6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’art. 37 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 comma 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, e dell’art. 1 L. 27 dicembre 2006 n. 296 comma 104, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

La dichiarazione, unitamente agli allegati richiesti, potrà essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:

  • di persona presso lo sportello dell’Ufficio Tributi sito in Via San Carlo n. 2, nei seguenti orari:
    • dal lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30;
    • per raccomandata da spedire al seguente indirizzo: Comune di Arona – Ufficio Tributi – Via San Carlo n. 2 – 28041 Arona (NO);
    • per fax da inviare al numero 0322.231253;
    • per via telematica;
    • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.arona.no.it oppure tramite email all’indirizzo: protocollo@comune.arona.no.it, osservando una delle seguenti condizioni:
    • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
    • che il richiedente sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
    • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
    • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Ultima modifica: 3 Gennaio 2024 alle 13:38

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