A seguito di recenti chiarimenti con il Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’ASL di Novara, si evidenzia che in seguito alla cessata gestione di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande per decorrenza dei termini del contratto di affitto di azienda, o per risoluzione anticipata dello stesso, l’impresa titolare della licenza originale di somministrazione dovrà provvedere immediatamente ad effettuare la SCIA UNICA di subingresso per reintestazione della licenza, presentandola unitamente al modello di Notifica Sanitaria correttamente compilato per il caso del subingresso.
Il subingresso non obbliga il titolare della licenza a riprendere immediatamente l’attività, consentendo la normativa di sospendere la stessa in attesa di nuova gestione, ma comunque non oltre i 12 mesi, pena il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 1 lettera b) della L.R. 38/2006 e s.m.i.
Diversamente, decorso il termine indicativo di una settimana, dovrà essere presentata Notifica Sanitaria di nuova attività con conseguente necessità di provvedere all’adeguamento dell’attività di somministrazione alla normativa vigente.