L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Nell’ipotesi in cui i lavori non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, occorre altresì soddisfare i requisiti tecnici e termici specificati dalla Legge suddetta.
Il Piano Regolatore di Alba, definisce all’art. 2.2 le zone territoriali omogenee ai sensi del DM 2/4/1968, n.1444, secondo il seguente schema:
- lettera A del cit. art. 2: zona A e zone AS1, AS3, AS4, AS5 e AS7 di cui alla Parte 2, Titolo I delle presenti norme;
- lettera B del cit. art. 2: zone Bs, di cui alla parte 2, Titolo II, Capo I, zone Br, di cui alla Parte 2, Titolo II, Capo II, zone Bp, di cui alla Parte 2, Titolo II, Capo III, zone AS2, AS6, AS9, AS10, AS11, AS12, AS17, AS22, AS23, di cui alla Parte 2, Titolo IX delle presenti norme;
- lettera C del cit. art. 2: zone C, di cui alla Parte 2, Titolo III, zone AS13, ASD14, AS15, AS16, AS18, AS19, AS20, AS21, AS24, AS25, AS26 di cui alla Parte 2, Titolo IX delle presenti norme;
- lettera D del cit. art. 2: zona D, di cui alla Parte 2, Titolo IV delle presenti norme;
- lettera E del cit. art. 2: zona E, di cui alla Parte 2, Titolo V delle presenti norme;
- lettera F del cit. art. 2: zona F, di cui alla Parte 2, Titolo VI, zona AS8 di cui alla Parte 2, Titolo IX e zona G di cui alla Parte 2, Titolo VII delle presenti norme.
Sulla base delle precedenti indicazioni risulta di facile individuazione la zona A, che corrisponde alle zone urbanistiche A e zone AS1, AS3, AS4, AS5 e AS7, mentre, la zona B comprende le zone Bs, le zone Br, le zone Bp e le zone AS2, AS6, AS9, AS10, AS11, AS12, AS17, AS22, AS23.
Pertanto, per comprendere se l’edificio oggetto di interesse rientra tra quelli che possono fruire del bonus facciate occorre:
- individuare nella cartografia di P.R.G.C., consultabile dal Geoportale, se l’edificio è ricompreso nelle zone urbanistiche A, AS1, AS3, AS4, AS5 e AS7 : in tal caso l’edificio è considerato dal PRGC rientrante nella Zona A di cui al D.M. 1444/1968;
- individuare nella cartografia di P.R.G.C., consultabile dal Geoportale, se l’edificio è ricompreso nelle zone urbanistiche Bs, Br, Bp, AS2, AS6, AS9, AS10, AS11, AS12, AS17, AS22, AS23: in tal caso l’edificio è considerato dal PRGC rientrante nella Zona B di cui al D.M. 1444/1968.
Per ogni approfondimento e per la verifica della fruibilità del bonus dovrà essere consultata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 2/E del 14.02.2020.