La questione ha origine da una azione intrapresa da titolari biellesi di attività di B&B contro alcune disposizioni introdotte dal Regolamento Regionale n. 4 del 8/6/2018 e relativo Allegato A, ritenendole “in contrasto con i principi a tutela della concorrenza, nella misura in cui vengono introdotti limiti ulteriori all’accesso e all’esercizio di tale attività economica in evidente contrasto con le esigenze di liberalizzazione”; a questa si aggiungeva anche il ricorso di AGCM per richiedere l’annullamento di alcune disposizioni del Regolamento e dell’Allegato, riscontrando nel testo profili problematici relativamente alla libertà imprenditoriale e concorrenzialità di settore.
Il TAR piemontese nel 2023 aveva accolto i ricorsi con le sentenze 11/2023 e 115/2023; la Regione Piemonte si era appellata, ma il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), ha emesso la sentenza n. 05262/2024 pubblicata il 12/06/2024, dichiarando irricevibile/improcedibile gli appelli della Regione Piemonte, di fatto confermando le sentenze del TAR, riconoscendo che alcune disposizioni del Regolamento e dell’Allegato introducevano requisiti minimi obbligatori che sono in violazione dei principi a tutela della concorrenza, in quanto introducono limiti ulteriori all’accesso e all’esercizio di tale attività.
Gli articoli a cui fanno riferimento le sentenze di cui sopra sono: artt. 2 (comma 1 e 2), 4, 17 del Regolamento 4/2018 e artt. 1, 2, 3, 4, 10 dell’Allegato A.
A seguito di quanto sopra si dovrà verificare quali saranno gli interventi della Regione Piemonte, interventi che dovranno riguardare le disposizioni legislative oggetto delle sentenze e che potrebbero anche avere ricaduta sulla modulistica nelle parti che fanno riferimento alle disposizioni stesse.
C’è comunque da tenere presente che la sentenza del Consiglio di Stato ha effetto immediato.