L’ambulatorio medico o odontoiatrico soggetto all’obbligo dell’autorizzazione deve disporre di direttore tecnico, medico od odontoiatra, che ha la responsabilità:
L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla L. 24 luglio 1985 n. 409 , che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’ L. 24 luglio 1985 n. 409 , siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.
Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui sopra.
Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura.
Fatti salvi i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in materia penale, l’Autorità Amministrativa (il Sindaco, Autorità Sanitaria Locale) ha il dovere di adottare i seguenti provvedimenti:
Verifica di compatibilità
In caso di strutture rientranti in quanto definito all’interno dell’ Art. 8-ter D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 è da richiedere la verifica di compatibilità alla Regione Piemonte tramite i relativi moduli:
modello 2: richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell’ Art. 8-ter D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. (per interventi che non necessitano di Permesso di Costruire relativi a strutture sanitarie di ricovero e ambulatoriali).
Il modello 1 deve essere inviato dall’interessoto al Comune territorialmente competente che compila la "Nota di trasmissione del Modello 1" e richiede la verifica di compatibilità inviando la
pratica alla Direzione Sanità, Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori e al Legale Rappresentante dell’Ente/Società richiedente la verifica di compatibilità.
Il modello 2, con la relativa "Nota di trasmissione del Modello 2", è inviato dall’interessato direttamente alla Direzione Sanità, Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori e al Comune territorialmente competente.