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Requisiti professionali per estetiste

I requisiti professionali per l’attività di estetista sono previsti dall’ Art. 3 L. 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i. secondo la quale per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di estetista. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all’ Art. 3 L. 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i.

Nelle imprese diverse da quelle previste dalla L. 8 agosto 1985 n. 443 , i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all’ Art. 3 L. 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i.

L’abilitazione professionale è conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame tecnico-pratico preceduto dallo svolgimento:

  1. di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
  2. oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;
  3. oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

La Regione Piemonte con la L.R. 9 dicembre 1992 n. 54 , di cui si riporta l’art. 3, ha dato attuazione alla L. 4 gennaio 1990 n. 1 :

  1. La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l’adempimento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:
    1. di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5 oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1/1990, articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla
      Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;
    2. oppure da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato, legittimato all’esercizio dell’attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un’impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;
    3. oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
  2. I corsi e l’esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell’articolo 11.

Inoltre, in base alla D.D.R.P. 2 agosto 2013 n. 422 i percorsi formativi finalizzati al rilascio dell’attestato di Diploma Professionale di “Tecnico dei trattamenti estetici” sono da considerarsi ricomprendenti e pertanto equivalenti al corso abilitante per “Estetista” di cui all‘art. 3 della L.R. 54/92.

L’attività professionale di estetista può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

La domanda per l’accertamento e attestazione del periodo lavorativo per l’ammissione all’esame teorico-pratico e ai corsi di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista deve essere presentata alla Regione Piemonte nelle modalità dalla stessa definite.

L’accertamento del ricorrere dei requisiti richiesti spetta ai Comuni, i quali provvedono nei termini di legge alle opportune verifiche su quanto dichiarato dal soggetto nella SCIA e sulla documentazione da questi ad essa allegata.

Ultima modifica: 14 Giugno 2024 alle 10:12
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