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Vendita al dettaglio: forme speciali

Si definiscono forme speciali di commercio al dettaglio:

la vendita effettuata attraverso gli spacci interni di prodotti a favore di dipendenti, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
la vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di distributori automatici, nel quale il consumatore inserisce le monete e preleva personalmente il prodotto;
la vendita per corrispondenza, anche tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, compreso commercio elettronico;
la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori che è quel tipo di vendita comunemente definito "porta a porta", per la quale è anche previsto l’utilizzo di incaricati alla vendita appositamente definiti.

La prima forma speciale di vendita è quindi effettuata attraverso gli spacci interni; i locali utilizzati non sono aperti al pubblico e non devono aver accesso dalla pubblica via; devono comunque rispettare i requisiti di idoneità richiesti dalla normativa vigente.

La persona preposta alla gestione dello spaccio deve possedere i requisiti morali; non è necessario possedere i requisiti professionali per vendere negli spacci interni.

La seconda tipologia riguarda la vendita mediante distributori automatici; i distributori automatici sono macchinari che erogano prodotti selezionati dall’utente previo il pagamento indicato sul monitor. La vendita mediante apparecchi automatici deve essere effettuata in apposito spazio a essa adibito presso aree pubbliche o locali privati. L’installazione di distributori automatici per somministrare alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a questa attività è soggetta alle stesse disposizioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in aree non soggette a programmazione territoriale o in aree soggette a programmazione territoriale a seconda del luogo di installazione. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad uso esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni dell’apertura di un esercizio di vicinato ( Art. 17 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 ). In caso di installazione su aree pubbliche occorre rispettare le norme sull’occupazione del suolo pubblico.

La terza tipologia si distingue in due categorie:

per vendita per corrispondenza si intende la vendita tramite cataloghi, televisione o altri sistemi di comunicazione, con consegna al cliente attraverso il servizio postale o tramite corrieri privati; in caso di vendita tramite televisione l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della vendita al dettaglio; durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA; chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve, inoltre, aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività per agenzia d’affari;
il commercio elettronico è una forma speciale di commercio al dettaglio basata sull’elaborazione e la trasmissione di dati (testo, suoni, immagini e video) per via elettronica. Esso comprende diverse attività come:

commercializzare merci e servizi per via elettronica;
distribuire on-line di contenuti digitali;
effettuare operazioni per via elettronica, tra cui trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all’asta, progettazione e ingegneria in cooperazione;
on-line sourcing;
appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita.

Quando l’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è accessoria ad altra tipologia di vendita, non è richiesto alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, oltre a quello previsto per l’attività di vendita principale.

La quarta tipologia è la vendita presso il domicilio del consumatore, chiamata anche vendita "porta a porta". Incaricati alla vendita: il venditore che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di incaricati ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività (la comunicazione è effettuata al SUAP che ne girerà copia all’autorità di pubblica sicurezza) e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Il titolare dell’attività rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa, e la firma di quest’ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita. Gli incaricati devono possedere i requisiti morali richiesti dalla normativa vigente; in caso di perdita dei requisiti, l’impresa deve ritirare immediatamente il tesserino di cui sopra.

Quando l’attività di vendita presso il domicilio del consumatore è accessoria ad altra tipologia di vendita, non è richiesto alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, oltre a quello previsto per l’attività di vendita principale.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56
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