Tipologie di vendite straordinarie
Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 , che regolamenta l’attività di vendita al dettaglio su aree private e pubbliche, si limita a fornire la definizione delle diverse categorie di vendite straordinarie.
L’art. 15, comma 1, cita testualmente: “Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti”.
Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate al fine di cedere in breve tempo tutte le proprie merci in particolari momenti della vita dell’impresa (cessazione, trasferimento, rinnovo locali).
Le vendite di fine stagione (saldi) riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Le vendite promozionali sono effettuate in limitati periodi di tempo per favorire la vendita di tutti o di una parte dei prodotti presenti nell’esercizio.
Vi sono inoltre le vendite sottocosto nelle quali i prodotti sono posti in vendita ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto e sono disciplinate dal Regolamento Consiglio dei Ministri sulle vendite sottocosto del 23/02/2001 .
Lo sconto o il ribasso effettuato in occasione delle vendite straordinarie delle diverse tipologie sopra citate deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita. Quest’ultimo deve essere comunque esposto, al fine di agevolare il consumatore nel confronto e nel trarre le conclusioni riguardanti la convenienza dell’acquisto.
La normativa nazionale contiene una delega alle Regioni, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, a disciplinare le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
Le vendite di liquidazione
Scopo delle vendite di liquidazione è di cedere le merci poste in vendita nell’esercizio in un breve lasso di tempo, in occasione delle seguenti particolari circostanze:
cessazione definitiva dell’attività commerciale;
cessione dell’attività;
cessione del ramo d’azienda;
trasferimento dell’azienda in altro locale;
trasformazione o rinnovo dei locali.
Possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, previa comunicazione al Comune delle caratteristiche della vendita stessa e degli elementi comprovanti i fatti che la giustificano.
La normativa di riferimento era quella prevista dalla L. 19 marzo 1980 n. 80 . Attualmente il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 prevede che siano le Regioni a fissare le norme per le vendite di liquidazione.
Il Piemonte prevede che la comunicazione al Comune, ove ha sede l’esercizio, debba essere effettuata con un anticipo di almeno trenta giorni e delega i Comuni stessi a definire la durata delle diverse tipologie di vendita di liquidazione, pur nel limite massimo di tre mesi. Inoltre i Comuni possono non consentire da tali vendite in caso di rinnovo dei locali di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto; in tali casi necessita allegare alla comunicazione i preventivi di spesa (tale possibilità comporta altresì la necessità di definire cosa si intenda per “rinnovo di minore entità”).
Le vendite di fine stagione (saldi)
La disciplina in vigore prima del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 ( L. 19 marzo 1980 n. 80 ) prevedeva che le vendite di fine stagione riguardassero prodotti di carattere stagionale, articoli di moda o comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro il termine della stagione a cui si riferivano. I periodi venivano fissati dal sette gennaio al sette marzo e dal dieci luglio al dieci settembre, con possibilità per l’esercente di definire al loro interno l’articolazione delle vendite. Le vendite erano precedute da una comunicazione effettuata al Comune sede dell’esercizio con un preavviso di almeno cinque giorni.
Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 delega ora le Regioni a emanare delle norme che regolano tale tipologia di vendite. Il risultato è profondamente variegato tra Regione e Regione. Tutte le Regioni hanno mantenuto i due periodi nel corso dell’anno (dopo le feste natalizie e nel periodo estivo), stabilendone tuttavia un diverso inizio e fissando durate diverse delle vendite. Nella maggioranza dei casi è prevista la comunicazione preventiva da parte dell’esercente che espliciti le caratteristiche della vendita (ubicazione dell’esercizio, articolazione, percentuale di sconto applicata). Alcune Regioni si sono spinte a definire le tipologie di beni che possono essere messe in saldo mentre altre hanno previsto il divieto di effettuare vendite promozionali nei periodi ad essi precedenti.
In Piemonte la materia è regolata dalle disposizioni del capo VI della L.R. 12 novembre 1999 n. 28 s.m.i. (articoli da 12 a 15). Con particolare riferimento alle vendite di fine stagione (saldi estivi e invernali) le modifiche apportate alla L.R. 12 novembre 1999 n. 28 hanno disposto che la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Allo stato attuale la Conferenza ha deliberato che le date di avvio dei saldi estivi e invernali sono fissate, rispettivamente, a partire dal primo sabato di luglio e dal primo giorno feriale precedente il giorno dell’Epifania.
Le vendite promozionali
La legge L. 19 marzo 1980 n. 80 prevedeva una specifica regolamentazione per le promozioni di abbigliamento, calzature e accessori, che non potevano essere effettuate durante i saldi e nei quaranta giorni precedenti. Le promozioni dovevano essere comunicate al Comune in cui ha sede l’esercizio con almeno cinque giorni di anticipo. A tali restrizioni non erano soggette le vendite di prodotti alimentari e per l’igiene della persona e della casa, che potevano essere effettuate durante tutto l’anno. Per gli altri beni era previsto un regime misto. Per tutte le tipologie di beni di cui sopra era comunque prevista l’espressione dello sconto o del ribasso in percentuale sul normale prezzo di vendita.
La delega alle Regioni in materia di vendite straordinarie prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 riguardi esclusivamente le vendite di liquidazione e i saldi, mentre nulla viene indicato per quanto riguarda le vendite promozionali.
Alcuni Comuni hanno comunque ritenuto di mantenere l’obbligo di preventiva comunicazione anche in caso di vendite promozionali.
La Regione Piemonte con la L.R. 12 novembre 1999 n. 28 ha definito che nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione (saldi) non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Tale disposizione è derogabile da parte della Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative, in casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato decretato lo stato di emergenza; tale provvedimento di deroga può essere adottato anche per singole parti del territorio.
In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la crescita del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione è sospeso.
Le vendite sottocosto
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