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Somministrazione – Forme speciali

La somministrazione di alimenti e bevande in Liguria è normata in via primaria attraverso la L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. che assoggetta la fattispecie a sistema autorizzatorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell’ Art. 64 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 . Negli altri casi l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA.

In linea generale si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

Le tipologie che ricadono all’interno di queste "forme speciali" sono le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate nei seguenti casi:

  • al domicilio del consumatore;
  • negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  • nelle mense aziendali;
  • nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • nei mezzi di trasporto pubblico.

    AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

    L’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore è soggetto a SCIA e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.

    Questa fattispecie si configura con l’organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto al consumatore, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, svolto presso l’abitazione del consumatore o nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, o per lo svolgimento di cerimonie, convegni ed attività similari.

    NELLE AREE DI SERVIZIO, STAZIONI, ecc.

    Rientrano in questa fattispecie l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande effettuato:

    • all’interno delle aree di servizio delle autostrade o principali strade extraurbane;
    • sui mezzi di trasporto pubblico;
    • all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico.

      Tutte queste sottospecie sono soggette a SCIA e quindi sono soggette a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.

      NELLE MENSE AZIENDALI

      L’esercizio di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande svolto nelle mense aziendali, è soggetto a SCIA e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.

      La somministrazione nelle mense aziendali è intesa come somministrazione di pasti-offerta, in strutture con autonomia tecnico-funzionale, da parte di un datore di lavoro (pubblico o privato), ai propri di pendenti o ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l’opera di altro soggetto con cui sia stato stipulato apposito contratto.

      NEGLI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

      Ai sensi dell’ Art. 80 L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 anche l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande svolto negli impianti di distribuzione carburante è soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.

      Perché sia verificata questa fattispecie è richiesto come presupposto che l’attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l’attività di distribuzione carburanti.

      IN SCUOLE-CASERME-OSPEDALI-OSPIZI

      Rientrano in questa fattispecie l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande effettuato in:

      • scuole e asili infantili;
      • ospedali e case di cura;
      • comunità religiose;
      • caserme e stabilimenti delle forze dell’ordine;
      • strutture di accoglienza o sostegno;
      • case di riposo;

        In tutte questi casi l’esercizio di somministrazione è soggetto a SCIA e quindi è soggetto a procedimento automatizzato. Questa segnalazione non è assoggettata a marca da bollo.

        Perché sia verificata questa fattispecie è richiesto come presupposto che l’attività di somministrazione venga effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce delle strutture stesse.

        SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

        La "superficie di somministrazione" come definita dalla legge regionale, è la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione . Rientra in essa l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche o simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

        Ultima modifica: 22 Ottobre 2021 alle 12:10
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