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Semplificazione delle Procedure per le Energie Rinnovabili: Pubblicato il D.Lgs. 190/2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”  che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee.

Tra le principali novità, si segnala la riduzione a tre dei regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti, semplificando notevolmente l’iter autorizzativo. Il provvedimento interviene su diverse tipologie di impianti, inclusi quelli per la modifica, il potenziamento e il rifacimento, nonché sulle opere connesse e le infrastrutture indispensabili.

Il D.Lgs. 190/2024 pone particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio, garantendo un equilibrio tra lo sviluppo delle FER e la salvaguardia del territorio. Le regioni e gli enti locali potranno stabilire ulteriori semplificazioni, innalzando le soglie di potenza per determinati interventi, fermo restando il rispetto delle disposizioni sull’autorizzazione unica.

Il decreto entrerà in vigore il 30 dicembre 2024.

Da quella data decorreranno i termini previsti per l’adeguamento alle nuove disposizioni da parte delle Regioni e degli enti locali indicati al 3° comma dell’art. 1: Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell’adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente”.

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