Sportello Unico Digitale - Comune di Bormida

Attività di acconciatore

L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, o ogni altro servizio inerente o complementare.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi espressamente sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese esercenti l’attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all’impresa, purché in possesso dell’abilitazione professionale e nel rispetto delle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

L’esercizio dell’attività di acconciatore è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive del Comune , unitamente alla documentazione attestante il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore.

Nel locale destinato all’attività l’esercente è tenuto a esporre copia della segnalazione certificata di inizio attività munita del timbro di protocollo del Comune competente. Nel caso di attività esercitata presso il domicilio dell’esercente ovvero nei luoghi di cura, riabilitazione, ecc., il titolare o il personale appositamente incaricato è tenuto a recare con sé copia della segnalazione certificata di inizio attività.

L’attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, previa comunicazione al Comune. Eventuali proroghe possono essere richieste al Comune solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con regolamento comunale.

In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante deve essere in possesso dell’abilitazione ed è tenuto a presentare al Comune la segnalazione certificata di inizio attività.

In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell’attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l’attività per il periodo necessario a conseguire l’abilitazione professionale di acconciatore, purché durante tale periodo l’attività sia svolta da persone in possesso dell’abilitazione professionale.

La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione stessa.

Ultima modifica: 22 Ottobre 2021 alle 12:10
torna all'inizio del contenuto