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Attività di estetista

L’attività di estetista può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali o con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, anche con l’applicazione di prodotti cosmetici. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato.

Fanno parte dell’attività di estetista le attività svolte anche con l’utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’allegato alla L. 4 gennaio 1990 n. 1 , ivi comprese il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative.

Sono invece escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.).

Non rientra altresì nell’attività di estetista la foratura del lobo dell’orecchio. Con nota esplicativa alla D.G.R. 19 giugno 2009 n. 831 , la Regione Liguria ha chiarito che si consente di proseguire l’attività di applicazione di monili al lobo dell’orecchio, mediante foratura del medesimo, agli orafi e gioiellieri presso i quali tradizionalmente è eseguita mediante l’utilizzo di apposita apparecchiatura, purché si rispetti l’uso consolidato dell’orecchino monouso e le generali norme igienico sanitarie.

Non è quindi richiesta per tale limitata attività il requisito professionale di estetista ma neppure aver sostenuto con esito positivo il corso per lo svolgimento dell’attività di tatuaggi e piercing.

Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese esercenti l’attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all’impresa, purché in possesso dell’abilitazione professionale e nel rispetto delle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

L’attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle due distinte attività.

Qualora il regolamento comunale lo preveda, nel definire la "superficie" dell’esercizio, dovrà essere identificata quella propriamente destinata alla attività di estetista, quella eventuale destinata alla vendita dei prodotti accessori, quella destinata alla venduta di altri prodotti non alimentari ed ancora quella destinata ad altri usi (magazzini, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale).

Il Decreto MiSE 12 maggio 2011 n. 110 , come modificato dal D.M.15 ottobre 2015 n. 206 , prevede all’Allegato 1 l’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ed all’Allegato 2 le schede tecnico-informative recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

Ultima modifica: 22 Ottobre 2021 alle 12:10
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