Sportello Unico Digitale - Comune di Bormida

Attività di tatuaggi e piercing

Di seguito si riporta un estratto del B.U.R.L. 15 luglio 2009 n. 28 , D.G.R. 19 giugno 2009 n. 831 .

LA GIUNTA REGIONALE

visti: la L.R. 41 del 07/12/2006 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" – Art. 8;

la DGR n. 787 del 04/07/2008 Direttiva vincolante "Requisiti igienico-sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing in ambito regionale";

preso atto delle osservazioni formulate (agli atti del Settore proponente) da Associazioni, Enti del Settore ed Esperti sanitari ai quali è stato chiesto un parere in merito;

visto il documento, predisposto dal Settore Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica, "Requisiti minimi necessari all’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing e trucco permanente" quale aggiornamento del precedente "Requisiti minimi necessari all’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing" allegato alla DGR 787 del 04/07/2008;

ritenuto pertanto necessario ed opportuno approvare il documento aggiornato "Requisiti minimi necessari all’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing e trucco permanente" in quanto le precisazioni e integrazioni in esso contenuti lo rendono più incisivo e puntuale del precedente documento;

evidenziato che in caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicheranno le procedure previste dalla normativa vigente;

dato atto che per coloro che già esercitano le attività in questione, il termine stabilito dalla DGR 787 del 04/07/2008, per l’adeguamento alle suddette indicazioni rimane invariato;

per quanto espresso in premessa, su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

  • di adottare, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 41 del 07/12/2006, gli indirizzi in materia di requisiti igienico-sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing e trucco permanente in ambito regionale contenuti nella Direttiva Vincolante che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  • di dare atto che, in caso di inosservanza delle predette disposizioni, si applicheranno le procedure previste dalla normativa vigente;
  • di stabilire che per coloro che già esercitano le attività in questione, il termine stabilito dalla DGR 787 del 04/07/2008, per l’adeguamento alle suddette indicazioni rimane invariato;
  • di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.L. Anno XL – N. 28 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 15.07.2009 – pag. 3141.
    Ultima modifica: 22 Ottobre 2021 alle 12:10
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