Vendita di merci speciali
Per merci speciali si intendono quelle merci che per loro caratteristiche intrinseche e dimensione necessitano di aree distributive ampie e delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata ovvero non può essere effettuato il prelievo diretto da parte del consumatore.
Esse sono le seguenti: mobili con complementi di arredamento; attrezzature e macchine per l’industria e l’agricoltura, l’artigianato; materiali per l’edilizia comprensivi di complementari quali porte, finestre, pavimenti e similari; legnami e derivati o semilavorati quali pannelli, recinzioni e similari; auto, natanti, motoveicoli; prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio (solo qualora presenti materiali ed attrezzature di grandi dimensioni quali terricci, attrezzi e similari); materiali termoidraulici e sanitari.
Centro storico – commerciale
Per centro storico – commerciale, salvo diversa determinazione da parte dei Comuni in sede di Piano Commerciale Comunale, si intendono le zone omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’ Art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 " e ad esse assimilabili.
Consumo immediato dei prodotti venduti
La Regione Liguria, all’ Art. 18 L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 comma 2, consente negli esercizi di vicinato, abilitati alla vendita di prodotti alimentari (così come a tutti gli artigiani), il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione, le attrezzature ad esso direttamente finalizzate e il servizio assistito.
E’ consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
I piani di appoggio, chiarisce la regione, non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione , e quindi non possono essere intesi come tavoli e sedie né può essere ammesso il servizio assistito intendendosi per tale l’assistenza dell’esercente a favore del cliente consegnandogli il menù, fonendogli indicazioni nella scelta dei prodotti, portando i prodotti al piano d’appoggio, ritirando le stoviglie, le posate ed i bicchieri dopo la consumazione.
Esercizi di vicinato all’interno di centri commerciali
Le fattispecie degli esercizi di vicinato che operano all’interno di centri commerciali sono soggette a scia, ma contrariamente agli altri esercizi di vicinato, non ne è consentito il trasferimento al di fuori del centro commerciale.
Per l’apertura di un centro commerciale si rimanda alla specifica procedura ad esso dedicata.
Temporary shops – negozi temporanei
I negozi temporanei o temporary shop sono attività commerciali che offrono prodotti specifici, aperte per un periodo di tempo limitato da un giorno e fino ad un massimo di 4 mesi e/o in occasione di fiere, manifestazioni, mercati, convegni e/o dove si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare, per la durata dell’evento medesimo.
L’attività può essere svolta in qualsiasi zona del territorio comunale, purché in locali a destinazione d’uso commerciale.
I Comuni possono prevedere lo svolgimento dell’attività in locali a destinazione non commerciale.
L’attività non può essere svolta dalla stessa impresa per più di due volte nell’arco dell’anno nello stesso locale.
Non può essere superata la superficie di un esercizio di vicinato e non può essere svolta nei locali in cui era già stata esercitata un’attività commerciale sospesa.
L’apertura di un negozio temporaneo è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’ Art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e alla disponibilità dei locali. E’ soggetta a presentazione al Comune della SCIA contenente l’indicazione della data di inizio e fine dell’attività.
I Comuni possono stabilire ulteriori criteri e modalità per l’esercizio dell’attività dei negozi temporanei nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale.