Sportello Unico Digitale - Comune di Bormida

Distributori di carburanti

Gli impianti di distribuzione carburanti sono aree adeguatamente attrezzate, di proprietà pubblica o privata, destinate alla distribuzione di carburanti per autotrazione a veicoli, natanti o velivoli.

Tali impianti possono essere realizzati ad uso "pubblico" per l’erogazione di carburanti ai mezzi circolanti su strada, o ad "uso privato" cioè per l’esclusivo rifornimento a mezzi di una ditta privata; esiste inoltre la possibilità di realizzare impianti su tratti "autostradali" seguendo però una specifica e separata normativa, di competenza diretta della Regione.

Per impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione "ad uso pubblico" si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie.

Per impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione "ad uso privato" si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse o mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli, natanti, velivoli di proprietà di imprese produttive o di servizio (ad eccezione delle amministrazioni dello Stato) ed ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini. L’impianto può essere utilizzato per il rifornimento di mezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell’autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o gruppo.

L’attività inerente all’installazione e all’esercizio di un impianto di carburanti per autotrazione, che prima del 1998 era di competenza della Regione, con il D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 è passata alla competenza del Comune che provvede a rilasciare apposita "autorizzazione".

Oltre alle pratiche di nuove installazioni il Comune segue anche quelle relative alla "modifica e/o potenziamento", nonché i trasferimenti di titolarità e/o di gestione, le sospensioni e le cessazioni di attività, lo smantellamento e la rimozione di impianti esistenti.

L’autorizzazione rilasciata dal comune ha durata illimitata, salvo revoca nei casi previsti dalla normativa vigente, ed è soggetta a solo "collaudo" allo scadere dei 15 anni dal rilascio, al fine di verificare, a richiesta dell’interessato, l’idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

L’autorizzazione decade nel caso in cui l’impianto non risulti adeguabile e chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del Comune, sulla base di quanto stabilito nella programmazione regionale, o si verifichi la chiusura volontaria.

L’autorizzazione è revocata qualora il titolare:

  • non inizi l’attività, nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all’attivazione dell’impianto;
    sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno (nell’arco di due anni), tranne nei casi in cui l’interruzione sia dovuta a lavori pubblici od interventi sul traffico o sulla viabilità.

    Insieme all’autorizzazione all’installazione e all’esercizio dell’impianto di carburanti il Comune rilascia le concessioni edilizie necessarie.

    Il rilascio è subordinato, oltre che al rispetto della normativa nazionale, regionale e delle disposizioni regolamentari comunali, all’ottenimento dei pareri positivi degli altri Uffici Comunali coinvolti nella procedura, nonché degli Enti Esterni quali Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, ASL, ARPA, Provincia (nel caso l’impianto si collochi su tratti provinciali).

    Alcune definizioni

    Rete stradale: l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano per autotrazione nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici.

    Erogatore: l’insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio dell’automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite.

    Colonnina: l’apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

    Self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature, a moneta e/o lettura ottica, per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di apposito personale.

    Self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell’erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l’utente ha effettuato il rifornimento.

    Prodotti erogati: benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione, ogni altra forma di alimentazione delle auto quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, idrogeno o relative miscele conformi alle disposizioni emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa.

    I nuovi impianti stradali devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza di apposito personale per un orario minimo.

    Ultima modifica: 22 Ottobre 2021 alle 12:10
  • torna all'inizio del contenuto