Sportello Unico Digitale - Comune di Bormida

Edicole

La vendita della stampa quotidiana e periodica, sia nazionale che estera, è normato dal D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 e dalla L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 capo VIII. Può essere effettuata tramite due tipologie di esercizi:

  • punti di vendita esclusivi: sono quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
  • punti vendita non esclusivi: sono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita in maniera non prevalente di soli quotidiani o soli periodici, oppure di quotidiani e periodici, in applicazione della L. 13 aprile 1999 n. 108 .

    L’attività di vendita è soggetta alla presentazione di SCIA, ad eccezione dei comuni che abbiano adottato lo specifico piano commerciale/urbanistico nel quale viene previsto il regime autorizzatorio, e può essere effettuata anche a carattere stagionale.

    Punti di vendita esclusivi

    I punti vendita esclusivi sono quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Possono vendere anche prodotti del settore non alimentare (compresi i pastigliaggi per i quali – nel caso specifico – non è richiesto il possesso dei requisiti professionali) a condizione che:

  • la superficie destinata alla vendita di tali prodotti non ecceda il 30% dell’intera superficie di vendita (che comunque non può superare quella prevista per un esercizio di vicinato);
    la vendita di quotidiani e periodici sia prevalente rispetto al resto del settore non alimentare.

    La vendita dei prodotti del settore non alimentare potrà avvenire soltanto previa presentazione di apposita SCIA.

    Punti di vendita non esclusivi

    La SCIA per punto vendita non esclusivo può essere presentata soltanto in presenza di un esercizio già abilitato come:

  • rivendite di generi di monopolio;
  • impianti distribuzione carburanti e olii minerali;
  • bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  • medie strutture di vendita e centri commerciali con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;
  • grandi strutture di vendita;
  • esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;
    esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

    La titolarità dell’autorizzazione del punto vendita non esclusivo deve sempre coincidere con la titolarità delle altre attività connesse, sopra elencate, anche in caso di subingresso e deve essere economicamente prevalente. La prevalenza si determina con il raggiungimento del 60% del volume di affari. Solo nel caso di gestione provvisoria può essere consentita la gestione separata dei due rami di azienda (quotidiani e/o periodici-altre attività di cui sopra).

    I punti vendita non esclusivi devono assicurare parità di trattamento tra le testate nell’ambito della tipologia di prodotti venduti (periodici o quotidiani).

    Esenzione dall’autorizzazione e dalla SCIA

    Non è necessaria alcuna autorizzazione, nè SCIA, per:

  • la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
  • la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
  • la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
  • la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
  • la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
  • la vendita nelle strutture ricettive quando essa costituisce un servizio ai clienti;
  • la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private il cui accesso sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.

    Modalità di vendita

    La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

  • il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non puo’ subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
  • le condizioni economiche e le modalita’ commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
  • i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
  • è comunque vietata l’esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico;
    gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
    d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall’editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
    d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
    d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono;
    d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l’accesso alle forniture a parita’ di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non puo’ essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore; d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell’utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell’utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parita’ di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale.

    Diffusione gratuita della stampa

    La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita in zone non adiacenti alle rivendite. L’editore o altro soggetto giuridico, che intende distribuire manualmente ed in forma gratuita il proprio prodotto editoriale o altrui, è soggetto Alla presentazione di SCIA . Chi intende avvalersi per l’esercizio di tale attività di incaricati o di collaboratori, comunica l’elenco al Comune competente per territorio e all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale ed è responsabile dell’attività dei medesimi. Gli incaricati o collaboratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità. L’editore rilascia agli incaricati o collaboratori un tesserino di riconoscimento e lo ritira in caso di perdita di tali requisiti.

    Ultima modifica: 22 Ottobre 2021 alle 12:10
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