Sportello Unico Digitale - Comune di Bormida

Requisiti professionali per attività di tatuaggi e piercing

La formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente è un elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni contenute nella D.G.R. 19 giugno 2009 n. 831 pertanto è obbligatoria per poter esercitare l’attività.

L’attività può essere esercitata se si è frequentato un corso di formazione,e si è superata la prova di valutazione finale, avente le caratteristiche indicate dalla Regione Liguria della durata complessiva di 30 ore (20 ore di lezioni teoriche e 10 ore di esercitazioni pratiche igienico – sanitarie).

I titoli acquisiti da coloro che hanno frequentato corsi non organizzati nella Regione Liguria e/o corsi abilitanti all’attività di estetista sono riconosciuti equipollenti solo se i contenuti, le modalità di effettuazione, il numero di ore e le prove di valutazione finale, degli stessi, sono conformi alle specifiche di cui al D.G.R. 19 giugno 2009 n. 831 : tale valutazione è di competenza dell’azienda sanitaria locale.

L’attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente da parte di operatori stranieri o provenienti da altre regioni che non richiedono la frequenza obbligatoria di corsi di formazione ad hoc o che hanno frequentato corsi non omologhi a quelli della Regione Liguria, può essere svolta, per un periodo limitato, presso esercizi di operatori locali, in possesso di valido attestato relativo al corso di formazione, che svolgono regolarmente l’attività: il titolare dello studio deve darne tempestiva comunicazione all’asl competente per territorio.

Ultima modifica: 22 Ottobre 2021 alle 12:10
torna all'inizio del contenuto