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Requisiti professionali per tintolavanderia

Per l’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia le imprese devono designare un responsabile
tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti, ai sensi dell’ Art. 2 L. 22 febbraio 2006 n. 84 e s.m.i.:

  • attestato di qualificazione tecnico-professionale rilasciato al superamento di prova di verifica
    finale a seguito di frequenza di apposito corso di formazione della durata di almeno 450 ore
    complessive da svolgersi nell’arco di un anno;

  • attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente
    in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della
    durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal
    conseguimento dell’attestato;

  • diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario,
    in materie inerenti l’attività;

  • periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
  • un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata
    prevista dalla contrattazione collettiva;

  • due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
  • tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata;

    L’identificazione dei diplomi inerenti l’attività è operata dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

    Nelle more dell’adozione di norme regionali attuative, così come stabilito dall’art. 2, comma 2, lettere b) e c) della L. 22 febbraio 2006 n. 84 , si può fare riferimento all’accordo adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, nella seduta del 20 dicembre 2012, ha definito i
    "Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia" (prot. n. 12/185/CR6/C9).

    Il documento, elenca i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado e le lauree il cui possesso abilita il soggetto all’esercizio dell’attività professionale.

    Nel caso di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni non è previsto l’obbligo di
    designazione di un responsabile tecnico.

    Ultima modifica: 22 Ottobre 2021 alle 12:10
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