Sportello Unico Digitale - Comune di Bormida

Somministrazione

La somministrazione di alimenti e bevande in Liguria è normata in via primaria attraverso la L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. che assoggetta la fattispecie a segnalazione certificata di inizio attività e che prevede il sistema autorizzatorio limitatamente a quelle zone individuate dai comuni quale territorio da sottoporre a tutela ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 .

Si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

La legge regionale si applica anche alle attività:

  • di somministrazione di alimenti e bevande svolta attraverso distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività;
  • di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico;

    (per esercizi non aperti al pubblico si intende: attività svolta in mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonchè attività svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore);

  • di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dalle associazioni o circoli di cui all’ Art. 3 D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 ;
  • di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

    Per le fattispecie di cui sopra vedere sezione specifica.

    Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:

  • di somministrazione effettuata negli agriturismi;
  • di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
    di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere;

    La "superficie di somministrazione" è la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nochè lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine. uffici e servizi.

    Per la legge regionale, esiste una sola tipologia di attività: esercizi di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

    Vi sono inoltre attività in cui la somministrazione non è attività prevalente ma accessoria, come:

    • discoteche, sale da ballo, locali notturni e simili: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;
    • stabilimenti balneari, impianti sportivi con somministrazione e simili: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima.

      Anche in tali fattispecie l’esercizio dell’attività di somministrazione è subordinato alla presentazione di specifica scia, accompagnata da notifica sanitaria.

      Home restaurant

      La Risoluzione MiSE 10 aprile 2015 n. 50481 chiarisce che l’attività di home restaurant debba essere equiparata agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sottoponendola alla presentazione della SCIA, tranne in zone tutelate in cui è richiesta la presentazione della domanda di autorizzazione.

      Ultima modifica: 22 Ottobre 2021 alle 12:10
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