Sportello Unico Digitale - Comune di Bormida

Vendita alcolici

Dal 29 Agosto 2017 al 29 Giugno 2019 per vendere al dettaglio e somministrare alcolici non era più richiesta la presentazione la "Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accise e istanza per il rilascio di licenza di esercizio"; per effetto del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58 è stato ripristinato tale obbligo.

Pertanto gli operatori che in tale periodo avevano avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo o che avendo effettuato la comunicazione al SUAP prima del 29 agosto 2017 non avevano ottenuto la licenza per la soppressione dell’obbligo dovevano presentare la "Denuncia di attivazione esercizio" entro il 31 dicembre 2019 direttamente all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, in considerazione dell’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello Unico (SUAP) per l’avvio dell’attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.

Qualora nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia fossero intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita (subingresso), il nuovo gestore ne doveva dare tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio attraverso la presentazione al competente Ufficio delle Dogane del modello di "Denuncia di avvenuta attivazione".

Nel caso in cui tali denunce non siano state effettuate si invita a prendere contatto con l’ufficio delle Dogane territorialmente competente per avere informazione sul da farsi.

Le attività di vendita di prodotti alcolici in sagre, fiere, mostre ed eventi similari temporanei e di breve durata permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale ( Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20 settembre 2019 n. 131411 ).

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56
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