I requisiti professionali per l’attività di estetista sono previsti dall’ Art. 3 L. 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i. secondo la quale per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di estetista. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.
L’abilitazione professionale è conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame tecnico-pratico preceduto dallo svolgimento:
I corsi e l’esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell’ Art. 6 L. 4 gennaio 1990 n. 1 .
Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all’ Art. 3 L. 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i.
Nelle imprese diverse da quelle previste dalla L. 8 agosto 1985 n. 443 , i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all’ Art. 3 L. 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i.
L’attività professionale di estetista può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
La Regione Liguria con la L.R. 2 gennaio 2003 n. 3 così come modificata dalla L.R. 13 giugno 2011 n. 14 ha stabilito che interventi diretti alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale dei soggetti che intendano svolgere professionalmente l’attività di estetista sono programmati ed attuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 4 gennaio 1990 n. 1 secondo la normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.