É da considerarsi "circolo" una libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive, sociali, che svolge la propria attività senza fini di lucro, a beneficio del proprio corpo sociale in locali o spazi non aperti al pubblico.
La normativa di riferimento per i circoli è rappresentata dal D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 . Qualora i circoli perdano le caratteristiche di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (come modificato nel 2004) non potranno più beneficiare delle agevolazioni fiscali ivi contenute.
Adesione o affiliazione a Ente o organizzazione nazionale riconosciuta
L’adesione o affiliazione a Ente o organizzazione nazionale riconosciuta dal Ministero deve essere comprovata, allegando alla modulistica la copia del relativo certificato di adesione/affiliazione, e deve essere confermata annualmente; quindi il circolo dovrà, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare copia del certificato di adesione/affiliazione all’Ente o organizzazione nazionale riconosciuta dal Ministero, a cui aderisce per l’anno successivo.
Conformità alle norme
I locali non aperti al pubblico nei quali si effettua la somministrazione di alimenti e bevande devono comunque essere conformi alle vigenti normative igienico-sanitarie, edilizie e di sorvegliabilità (come definita nel capitolo dei requisiti).
Per la conformità del locale, sede dell’attività istituzionale, alle vigenti normative igienico-sanitarie, è necessario che il Presidente pro-tempore dell’associazione/circolo privato presenti apposita notifica allo SUAP competente per territorio.
Spettacoli, trattenimenti e giuochi leciti
La SCIA in argomento, o l’autorizzazione quando necessaria, costituisce anche licenza di polizia ai sensi dell’ Art. 86 T.U.L.P.S. , e abilita anche all’installazione degli apparecchi di cui all’ Art. 110 T.U.L.P.S. , commi 6 e 7.
All’interno dei circoli possono svolgersi spettacoli e trattenimenti riservati ai soli soci: fino a cento posti non è necessario che il circolo disponga di particolari autorizzazioni; oltre i cento posti è necessario che il locale sia munito di certificato di prevenzione incendi e agibilità a sensi dell’ Art. 80 T.U.L.P.S. .
É anche possibile che, all’interno dei circoli, si svolgano spettacoli e trattenimenti rivolti al pubblico: in questo caso è necessario munirsi di licenza ai sensi degli artt. 68 (compresa agibilità della CVLPS di cui all’art. 80) o 69 del T.U.L.P.S.. L’attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico.
All’interno dei circoli possono anche essere detenuti giochi leciti.
Sorvegliabilità
Nei circoli, come nei pubblici esercizi, devono essere rispettati i criteri della sorvegliabilità stabiliti dal D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 e s.m.i..
Altre indicazioni
Il circolo non deve esporre all’esterno insegne relative alla somministrazione che si effettua all’ interno e gli spazi nei quali avviene la somministrazione non devono essere accessibili direttamente dalla pubblica strada.
E’ fatto obbligo di comunicare al Comune ogni variazione in merito a detta attività (variazione del Presidente, affidamento gestione a terzi, variazione relativa alla affiliazione, ecc..).
La SCIA o l’autorizzazione per l’attività di somministrazione, unitamente alla tabella dei giochi proibiti, vanno tenute esposte presso la sede.