Sportello Unico Digitale - Comune di Calice Ligure

Albo Giudici Popolari

Il procedimento per la formazione degli albi dei Giudici Popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello ha la sua base nell’attività che i singoli Comuni sono chiamati a svolgere per assicurare sia la scelta delle persone aventi i requisiti di legge, sia la pubblicità necessaria per rendere possibile l’esercizio delle ampie facoltà di impugnazione previste dalla legge nei vari gradi e fino alla Corte Suprema di Cassazione.

Con frequenza biennale, entro il mese di aprile degli anni dispari, il Sindaco invita con pubblico manifesto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge a presentare domanda, entro il mese di luglio successivo, per l’inserimento negli elenchi integrativi degli albi dei Giudici popolari di corte di assise e/o di Corte di assise di appello.

Gli albi definitivi dei Giudici popolari sono permanenti.

L’iscrizione rimane valida, fino a quando il cittadino non perde i requisiti per rimanervi iscritto.

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Possono presentare istanza tutti coloro che, non essendo già iscritti negli albi dei Giudici Popolari, sono in possesso dei requisiti.

A chi deve essere presentata

La domanda deve essere presentata all’ufficio Protocollo del Comune.

Come deve essere presentata

La domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco del Comune, va presentata all’ufficio Protocollo dopo l’affissione del manifesto e, comunque, tra i mesi di aprile e luglio.

Chi è già iscritto negli albi, non deve ripresentare la domanda.

Giudici Popolari delle Corti di assise:

  • cittadinanza italiana;
  • godimento dei diritti politici;
  • età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
  • titolo di studio diploma di scuola media inferiore.

Giudici Popolari delle Corti di Assise di appello:

  • cittadinanza italiana;
  • godimento dei diritti politici;
  • età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
  • titolo di studio diploma di scuola media superiore.

Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Non sono previsti costi.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

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Ultima modifica: 3 Ottobre 2022 alle 11:49
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