Sportello Unico Digitale - Comune di Calice Ligure

Separazione e divorzio

L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Tutte quelle coppie che in comune:

  • non abbiano figli minori;
  • non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  • non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave ( L. 5 febbraio 1992 n. 104 );
  • non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione).Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).A chi deve essere presentataLa richiesta deve essere presentata all’ufficio Stato Civile del Comune.Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
    • di residenza di uno dei coniugi;
    • in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;
    • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
    • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.Come deve essere presentataLa richiesta deve essere firmata in presenza del funzionario incaricato. In caso contrario dovrà essere allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.

      La mancata comparizione nel giorno concordato, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

      Documenti da presentare:

      • documenti di identità;
      • (nel caso di divorzio) sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso;
      • (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) precedente accordo.

Per presentare richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune è necessario che uno dei coniugi sia residente nel Comune o l’atto di matrimonio sia iscritto o trascritto nei registri di stato civile del Comune.

Inoltre occorre:

  • non avere figli minori;
  • non avere figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  • non avere figli maggiorenni portatori di handicap grave ( L. 5 febbraio 1992 n. 104 );
  • non avere figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • raggiungere l’accordo senza alcuna clausola contenente “atti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione).
    Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti segreteria (se richiesti)

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

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Ultima modifica: 23 Maggio 2023 alle 14:47
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