Si ricorda che, in base al comma 4 dell’art. 39 della L.R. 8/2013 s.m.i., le tintolavanderie già in attività alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2013 (9 maggio 2013) devono comunicare la designazione del responsabile tecnico entro il 30 settembre 2015 al SUAP territorialmente competente. In caso contrario non possono proseguire nell’attività. Tale obbligo non si applica alle lavanderie a gettoni, poiché a queste ultime non è richiesta la designazione di un responsabile tecnico.
Responsabile tecnico di tintolavanderia
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Si ricorda che, in base al comma 4 dell’art. 39 della L.R. 8/2013 s.m.i., le tintolavanderie già in attività alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2013 (9 maggio 2013) devono comunicare la designazione del responsabile tecnico entro il 30 settembre 2015 al SUAP territorialmente competente. In caso contrario non possono proseguire nell’attività. Tale obbligo non si applica alle lavanderie a gettoni, poiché a queste ultime non è richiesta la designazione di un responsabile tecnico.
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Si ricorda che, in base al comma 4 dell’art. 39 della L.R. 8/2013 s.m.i., le tintolavanderie già in attività alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2013 (9 maggio 2013) devono comunicare la designazione del responsabile tecnico entro il 30 settembre 2015 al SUAP territorialmente competente. In caso contrario non possono proseguire nell’attività. Tale obbligo non si applica alle lavanderie a gettoni, poiché a queste ultime non è richiesta la designazione di un responsabile tecnico.
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