L’attività di noleggio di veicoli senza conducente è regolamentata dal D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 481 .
Ai sensi dell’ Art. 84 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 , Nuovo Codice della Strada, “un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso”.
La scia di inizio attività deve essere presentata nel comune nel quale si ha la sede legale. Qualora in tale comune sia ubicata anche la sede commerciale (uffici) e/o la rimessa dei veicoli, gli stessi vanno segnalati allo stesso comune. Qualora invece la sede commerciale o la rimessa dei veicoli sia ubicata in comuni diversi da quello della sede legale, occorrerà presentare la scia in ciascun comune.
Tutti i mezzi di locomozione definiti veicoli possono essere dati in noleggio senza conducente (es. auto, motocicli, biciclette, monopattini, autocaravan, ecc.). Alla scia va allegato l’elenco complete dei veicoli in noleggio.