Di seguito si riporta un estratto del B.U.R.L. 15 luglio 2009 n. 28 , D.G.R. 19 giugno 2009 n. 831 .
LA GIUNTA REGIONALE
visti: la L.R. 41 del 07/12/2006 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" – Art. 8;
la DGR n. 787 del 04/07/2008 Direttiva vincolante "Requisiti igienico-sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing in ambito regionale";
preso atto delle osservazioni formulate (agli atti del Settore proponente) da Associazioni, Enti del Settore ed Esperti sanitari ai quali è stato chiesto un parere in merito;
visto il documento, predisposto dal Settore Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica, "Requisiti minimi necessari all’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing e trucco permanente" quale aggiornamento del precedente "Requisiti minimi necessari all’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing" allegato alla DGR 787 del 04/07/2008;
ritenuto pertanto necessario ed opportuno approvare il documento aggiornato "Requisiti minimi necessari all’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing e trucco permanente" in quanto le precisazioni e integrazioni in esso contenuti lo rendono più incisivo e puntuale del precedente documento;
evidenziato che in caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicheranno le procedure previste dalla normativa vigente;
dato atto che per coloro che già esercitano le attività in questione, il termine stabilito dalla DGR 787 del 04/07/2008, per l’adeguamento alle suddette indicazioni rimane invariato;
per quanto espresso in premessa, su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;
DELIBERA