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Pubblico spettacolo – Altre informazioni

Agibilità

Possesso della licenza di agibilità ai sensi dell’ Art. 80 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo.

La licenza di esercizio non può essere rilasciata se non è stata esperita la vigilanza della licenza di agibilità. Per rilasciare la licenza di agibilità (art. 80) occorre che l’autorità pubblica esperisca verifiche e accertamenti di vigilanza a garanzia del rispetto delle norme di solidità, sicurezza e adeguatezza dei luoghi.

Le modalità di vigilanza sono di diverse tipologie con riferimento alla capienza dei luoghi che devono ospitare il pubblico e gli artisti e sono disciplinate dall’art. 141 e 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. e dalle norme di sicurezza:

per luoghi con capienza superiore a 200 persone (ma sino a 1300 per i cinema, teatri, spettacoli viaggianti e 5000 per altri locali) la vigilanza è operata dalla Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) a cui deve essere presentata tutta la necessaria documentazione tecnica e che esegue due controlli: il primo istruttorio sulla documentazione presentata e il secondo accertativo con sopralluogo sul posto a strutture allestite e montate e prima dall’avvio della manifestazione (art. 141e 141 bis);
per i luoghi con capienza sino a 200 persone la vigilanza è operata da un professionista iscritto all’albo, incaricato dal soggetto promotore della manifestazione, che redige una relazione tecnica con dimostrazione e attestazione che il locale/luogo, le strutture, le attrezzature, gli impianti sono conformi alle regole tecniche ministeriali vigenti (nello specifico il D.M. 19 agosto 1996 – regole di prevenzione incendi e il D.M. 18 marzo 1996 – sicurezza delle manifestazioni sportive) (art. 141);
per i luoghi e spazi all’aperto in cui la manifestazione si svolge senza specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (e pertanto soggetti alla sola licenza di esercizio), occorre produrre la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio (TITOLO IX allegato alla Regola tecnica del D.M. 19 agosto 1996 );
per i locali di trattenimento con capienza sino a 100 persone e utilizzati occasionalmente per spettacoli e trattenimenti le disposizioni da rispettare sono relative all’esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all’esecuzione a regola d’arte degli impianti installati, la cui idoneità, già accertata e dichiarata da tecnici abilitati, deve essere esibita ad ogni controllo (TITOLO XI allegato alla Regola tecnica del D.M. 19 agosto 1996 ).

Prevenzione incendi

Possesso di idonea documentazione come da nuovo Regolamento Prevenzione Incendi D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 per locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 persone.

Impatto acustico

Possesso di idonea documentazione contenente l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, redatta da tecnico abilitato secondo le linee guida regionali, oppure domanda di deroga ai limiti di rumore, ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447 , L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 e Regolamento Acustico Comunale.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56
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