Sono gli esercizi pubblici a gestione unitaria, aventi le caratteristiche previste dalla legge vigente (L.R. 06 febbraio 2024 n. 1), che offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.
Sono strutture ricettive alberghiere:
- gli alberghi;
- le residenze turistico-alberghiere;
- le locande;
- gli alberghi diffusi;
- i condhotel.
Alberghi
Sono alberghi le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative costituite da camere. In tali strutture è consentita la presenza di unità abitative, di tipo residenza turistico-alberghiera, dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva effettiva dell’esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.
Residenze turistico-alberghiere
Sono residenze turistico-alberghiere (RTA), le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o posto-cottura. È consentita la presenza di unità abitative dotate di tre locali, con cucina o posto-cottura, in numero non superiore al 40 per cento delle unità abitative complessive. È anche consentita la presenza di camere del tipo albergo, non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva effettiva dell’esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.
Locande
Sono locande le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in non più di sei e non meno di tre unità abitative costituite da camere. In tali strutture è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.
Alberghi diffusi
Sono alberghi diffusi le strutture ricettive ubicate in edifici ricadenti nei centri storici od in ambiti territoriali ad essi equivalenti individuati dal vigente strumento urbanistico, aventi le caratteristiche di cui alle specifiche disposizioni attuative, che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da camere.
Gli alberghi diffusi hanno una capacità ricettiva, comprensiva dei letti aggiuntivi, non inferiore a trenta posti letto, nei comuni con un numero di residenti superiore a 5.000, e a dieci posti letto, nei comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000.
Condhotel
Sono condhotel gli alberghi esistenti che, in seguito ad intervento di riqualificazione, si configurino come strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da uno o più edifici ubicati nello stesso comune o da parti di essi, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto, in camere e suite destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale collocate nel contesto della struttura ricettiva alberghiera stessa, dotate di servizio autonomo di cucina.