07/04/2020
EMERGENZA SANITARIA CODIV-19 – L’art. 103 del D.L. 18/2020, pubblicato in G.U. n. 70 in data 17/03/2020, ha provveduto, in particolare, a differire i termini ordinari dei procedimenti amministrativi:
- IN MATERIA EDILIZIA L’art. 103 del D.L. 18/2020, pubblicato in G.U. n. 70 in data 17/03/2020, ha stabilito il differimento dei termini ordinari dei procedimenti amministrativi. In materia edilizia il differimento dei termini ordinari dei procedimenti amministrativi riguarda in particolar modo i Permessi di Costruire, le SCIA, le procedure sismiche, ecc., in scadenza in questo specifico periodo interessato dall’emergenza sanitaria CODIV-19.
- IN MATERIA DI TUTELA PAESAGGISTICA (vedasi nota allegata della Sopritendenza competente per la Provincia di Varese).
La disposizione contenuta nel Decreto Legge stabilisce due cose in particolare:
- non si deve tenere conto nel computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data (Procedimenti: istruttorie, ordinanze demolizione, pareri, endoprocedimenti, ecc.), del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;
- tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ad esempio: PERMESSI DI COSTRUIRE, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, Denunce e Autorizzazioni Sismiche, eccetera).
Si precisa, inoltre, che i predetti termini potrebbero anche subire delle modifiche e che, nel caso, saranno puntualmente segnalati.