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Interventi "privi di rilevanza" – Indicazioni operative e modulistica

19/01/2022

In riferimento alla Regolamento n. 1/R del 19 gennaio 2022Regolamento di attuazione dell’articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico“, pubblicato sul BURT del 21 gennaio 2022.

Tale regolamento, che entrerà definitivamente in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione, quindi dal 20 febbraio 2022, subentra all’omologo precedente n. 36/R/2009 che, di conseguenza, sarà abrogato.

Il nuovo regolamento recepisce tutte le novità introdotte negli ultimi anni al Dpr 380/2001, già introdotte anche nella Lr 65/2014, riguardanti le procedure amministrative in ambito di costruzioni in zona sismica e dà attuazione all’articolo 181 della Lr 65/2014. In particolare viene riunito in unico atto normativo e applicativo quanto anticipato con le Delibere di Giunta regionale n. 663/2019 e n. 587/2020. Al contempo vengono apportati ulteriori modifiche sempre nell’ottica della semplificazione amministrativa e valorizzazione delle professionalità coinvolte nel processo progettuale ed edilizio.

In sintesi, richiamata la classificazione sismica del territorio regionale attualmente vigente:

  1. vengono specificate le modalità di presentazione delle istanze di deposito del progetto e di richiesta di autorizzazione sismica, specificando il contenuto dei progetti, anche in funzione della loro importanza e rilevanza
  2. vengono riviste le modalità di effettuazione dei controlli sui progetti (autorizzazione, sorteggio a campione) in funzione della pericolosità sismica e della rilevanza degli interventi di progetto
  3. vengono individuate le particolari tipologie di intervento introdotte con l’articolo 94 bis del Dpr 380/2001 in particolare le opere “prive di rilevanza”, le opere “complesse” e le “varianti non sostanziali” oltre a rivedere, con lievi modifiche, l’elenco delle opere strategiche e rilevanti
  4. viene prevista la possibilità di segnalare nella relazione di ultimazione dei lavori (o nella dichiarazione di regolare esecuzione) alcune piccole modifiche non rilevanti introdotte nel corso dei lavori

Indicazioni operative Regionali.

Ultima modifica: 10 Ottobre 2022 alle 10:44
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