Sportello Unico Digitale - Comune di Castri di Lecce

Accertamento compatibilità paesaggistica

Quadro nazionale – artt. 167 e 181 D.Lgs. 42/2004

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 , ha introdotto all’art. 146 comma 4, il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.

L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso unicamente per i casi previsti dall’ Art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 comma 4 e cioè:

  • per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
    per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’ Art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .

    Al di fuori di queste tipologie di lavori le violazioni sono punite con le sanzioni penali previste all’ Art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .

    Per quanto attiene alla definizione di lavori, superfici utili o volumi occorre fare riferimento alla Circolare Ministero per i beni e le attività culturali 26 giugno 2009 n. 33 .

    La procedura per l’accertamento è normata all’art. 167 comma 5 e dispone che l’autorità competente si debba pronunciare entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo parere vincolante della soprintendenza.

    Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

    Nel caso in cui non sia accertata la compatibilità paesaggistica deve essere applicata la sanzione demolitoria ed il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese (art. 167 comma 1).

    Quadro regionale – Procedimenti disciplinati dal P.P.T.R. artt. 89, 91 e 106 N.T.A.

    Ai sensi dell’art 91 (Accertamento di compatibilità paesaggistica) delle N.T.A. del P.P.T.R.:

  • l’accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell’accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito.
  • Autorità competente ai fini dell’esperimento della procedura e del rilascio del relativo provvedimento conclusivo è la Regione o, analogamente con quanto previsto in materia di autorizzazione paesaggistica, gli Enti da essa delegati a norma della L.R. 7 ottobre 2009 n. 20 .
  • I progetti per i quali si richiede l’accertamento della compatibilità paesaggistica devono essere corredati dalla relazione paesaggistica di cui all’art. 92.
  • Il provvedimento di accertamento di compatibilità è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza. Esso ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l’intervento urbanistico-edilizio.
  • Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell’immobile o dell’area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all’art. 89, comma 1, lett. b2, si applica l’ Art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 comma 1.
  • L’accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità per 5 anni decorrenti dalla data della pronuncia e resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate.
  • L’esito dell’accertamento, unitamente alla documentazione progettuale utile alla valutazione paesaggistica dell’intervento da realizzare, è tempestivamente trasmesso telematicamente dall’Amministrazione procedente alla Regione ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza, controllo e del monitoraggio, secondo le modalità previste per l’autorizzazione paesaggistica delegata e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo.
  • Per tutte le aree interessate da ulteriori contesti (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli artt. 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice), fatte salve le diverse e specifiche discipline di settore, laddove gli strumenti urbanistici siano adeguati al PPTR la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.
  • Nelle more dell’adeguamento di cui all’art. 97 l’accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" di cui all’art 1.03 commi 5 e 6 delle N.T.A. del P.U.T.T./P; non è comunque richiesto nelle aree di cui all’ Art. 142 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 commi 2 e 3.
  • Per gli interventi assoggettati tanto al regime dell’Autorizzazione quanto a quello dell’Accertamento di cui al presente articolo, l’autorità competente rilascia la sola Autorizzazione paesaggistica che deve recare in sè gli elementi di valutazione previsti per l’accertamento di compatibilità paesaggistica; quest’ultimo sarà pertanto contenuto nell’unico provvedimento autorizzatorio.
  • Sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all’art. 96, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.
  • Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso, nonchè in conformità alle Linee guida pertinenti:
    • il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;
    • opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un’opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell’opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
    • nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice:
    • l’ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purchè conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;
    • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.

      Per gli interventi di lieve entità di cui al D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 e s.m.i., si applicano le norme di semplificazione documentale di cui all’art. 2 del medesimo decreto.

      Ai sensi dell’art 89 (Strumenti di controllo preventivo) delle N.T.A. del P.P.T.R.:

      L’accertamento di compatibilità paesaggistica, è dovuto per quegli interventi che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.

      Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonchè a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l’autorità competente ne dispone l’assoggettamento a VIA.

      Detti provvedimenti sono rilasciati all’interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l’indizione di Conferenze di Servizi.

  • Attività e modelli

    Informazioni

    Chi può presentare l’istanza
    Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

    A chi deve essere presentata
    Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

    Come deve essere presentata
    L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

    I costi per avviare l’istanza sono composti da:

    • marca da bollo del valore vigente per la domanda;
    • marca da bollo del valore vigente per il rilascio dell’autorizzazione;
    • diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio).

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

    Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

    Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

    Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 14:48

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