Le variazioni agli interventi edilizi sono una circostanza del tutto normale, se non fisiologica: la realizzazione di un’opera edilizia comporta spesso lievi scostamenti rispetto al progetto assentito dovuti a eventuali imprevisti che possono sorgere nel corso dei lavori, del continuo mutamento degli standard tecnici in materia edilizia oppure per cambiamenti di risultato richiesti dal committente.
Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore (art. 22 comma 2-bis TUE);
Le varianti essenziali configurano un’opera sostanzialmente diversa da quella autorizzata dal Permesso di Costruire, ben distinta dagli elaborati progettuali contenuti in esso. Tra esse vi rientrano tutte le modifiche che non possono essere incluse nelle due casistiche “leggere” descritte poc’anzi. Ad esempio una variante che comporta aumento o diminuzione consistente della cubatura non rientra tra quelle “leggere”.