Sportello Unico Digitale - Comune di Sarconi

Permesso di costruire

E’ l’atto autorizzativo a cui sono subordinati gli interventi di trasformazione edilizia del territorio nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente come individuati al Titolo II, Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .

Sono soggetti a permesso di costruire:

  1. gli interventi di nuova costruzione;
  2. gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria
  4. gli altri interventi sottoposti a permesso di costruire in forza della legislazione vigente regionale e nazionale.

La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità del permesso di costruire costituisce abuso edilizio, sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).

Attività e modelli

Informazioni

Per la presentazione della pratica è necessario produrre la documentazione obbligatoria riportata in questa CHECKLIST – PDC predisposta dall’Ufficio. La checklist è un documento fondamentale per verificare la completezza di una pratica edilizia, sia essa CILA – CILAS/SCIA o PERMESSO di COSTRUIRE.
In essa sono elencati tutti i documenti da allegare ad un progetto e vi sono riassunte tutte le tematiche che il progettista deve dare atto di aver trattato e risolto.
La checklist accompagna tutti gli interventi che necessitano di un atto di assenso, dalla manutenzione straordinaria fino alla nuova costruzione di qualsiasi manufatto.
La completa ed esaustiva compilazione riduce le possibilità che la pratica sia oggetto di richieste di integrazioni e conseguente dilatazione dei tempi.

AVVISO: La modulistica obbligatoria è possibile scaricarla dai link in fondo alla pagina.

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  1. per ampliamento o costruzione fino a 1.000 mc € 150,00
  2. superiore a 1.000 mc € 150,00 + € 0,26 a mc. per la parte eccedente i 1.000 mc. e fino al massimo di € 500,00 – € 0,26 – max € 500,00
  3. Varianti in corso d’opera senza aumento di volumetria € 50,00
  4. Varianti in corso d’opera con aumento di volumetria fino a 100 mc € 100,00
  5. superiore a 100 mc € 100,00 + € 0,26 a mc. per la parte eccedente i 100 mc. e fino al massimo di € 500,00 – € 0,26 – max € 500,00
  6. Rinnovo senza aumento di volumetria € 100,00
  7. Proroghe, Volture e Cambio intestazione titolo abilitativo in attesa di rilascio € 50,00
  8. Permesso di Costruire in SANATORIA ‐ PCS – € 300,00
  • oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi (in relazione al tipo ed ubicazione dell’intervento edilizio)
  • Contributo di costruzione, ecco i casi esenti o agevolatiArt. 17 (DPR 380/2001) – Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (LINK)

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Il permesso di costruire non può avere una durata complessiva superiore a 3 anni dall’inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro 1 anno dal rilascio. Può essere concessa una proroga all’ultimazione dei lavori nei casi indicati dall’ Art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .

Con l’entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.” , convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020 n. 120 , per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi entro 31 dicembre 2020, l’interessato può presentare comunicazione di proroga, affinché i termini di inizio e fine lavori siano prorogati rispettivamente di 1 e di 3 anni rispetto la scadenza prevista, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

La proroghe si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Inoltre con l’entrata in vigore del D.L. 21/03/2022 n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” convertito con modificazioni nella Legge 20/05/2022 n. 51, per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi entro 31 dicembre 2022, l’interessato può presentare comunicazione di proroga, affinché i termini di inizio e fine lavori siano prorogati di 1 anno rispetto la scadenza prevista, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La proroghe si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Tecnico: LL.PP., Ambiente, Urbanistica – S.U.E.

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