Nei limiti delle proprie risorse economiche il Comune di Bergeggi concede sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche residenti nel Comune per finalità sociali ed assistenziali che non siano dì competenza distrettuale o di altri enti.
Con ciò si intende l’erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, a stati di difficoltà delle persone o delle famiglie dovute a cause straordinarie o a situazioni contingenti.
In particolare:
a) il “sussidio” è un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un perdurante stato di indigenza della famiglia e della persona;
b) l’”ausilio finanziario” è un intervento “una tantum” atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovute a cause straordinarie.
I destinatari dei predetti interventi sono:
a) gli anziani;
b) gli inabili;
c) persone o nuclei familiari a rischio;
d) cittadini singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all’articolo 23 del D.P.R. nr. 616/1977;
e) vedove o persone assimilabili, con figli minori;
f) portatori di handicap;
g) madri nubili con figli minori;
h) minori;
i) tossicodipendenti.
La concessione di tali contributi è disposta, nei limiti delle relative somme stanziate in bilancio, dal Responsabile del servizio competente con propria determinazione, previa richiesta ed istruttoria dell’assistente sociale.
La liquidazione dei sussidi e degli ausili finanziari avverrà alle condizioni poste dalla determinazione di concessione.
L’inizio del procedimento per l’ammissione al contributo di assistenza economica avviene su domanda diretta dell’interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura degli operatori dei servizi sociali, gruppi di volontariato, ecc..
Ogni utente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la composizione del nucleo familiare di fatto, l’esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti, nonché l’attestazione I.S.E.E., quale valore della situazione economica equivalente.
La documentazione richiesta è:
di tipo anagrafico:
stato di famiglia da acquisire d’ufficio o tramite autocertificazione e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
di tipo economico:
attestazione della situazione economica equivalente;
certificato di disoccupazione per i componenti il nucleo familiare in età da lavoro;
di tipo sanitario:
documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate;
cartelle cliniche o certificati medici rilasciati da strutture pubbliche attestanti le condizioni di salute per l’accesso a determinati servizi;
prescrizioni mediche per particolari necessità che non siano ricoperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall’assistenza vengono comunicati agli interessati entro 60 (sessanta) giorni motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.
Su tutti i contributi erogati in forma continuativa l’assistente sociale attiva verifiche periodiche (che nel caso di contributi ordinari verranno effettuati almeno due volte l’anno) al fine di accertare l’adeguatezza dell’intervento alle condizioni economiche dell’utente.
In caso di concessione di sussidi ed ausili finanziari, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, come modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 03 maggio 2000 e relativi decreti attuativi, in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche allegate alla domanda di prestazione.
Normativa di riferimento
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/06/2005
Sostegno all’inclusione attiva (SIA)