Sportello Unico Digitale - Comunità delle Colline Tra Langa e Monferrato

Autoscuole

Capacità finanziaria

Le persone fisiche o giuridiche, per avviare l’esercizio dell’attività di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria.

Locali

I locali dell’autoscuola comprendono almeno:

un’aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento; eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore;
un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all’aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
servizi igienici.

Arredamento didattico

L’arredamento dell’aula d’insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

una cattedra od un tavolo per l’insegnante;
una lavagna o una lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali;
posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l’autoscuola.

Materiale per lezioni teoriche

Il materiale didattico per l’insegnamento teorico è costituito da:

una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico;
tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d’iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l’impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l’iniezione, l’alimentazione, il servosterzo, l’idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

NB: il materiale didattico di cui sopra può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o dal legale rappresentante dell’autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema elearning.

Materiale per le esercitazioni di guida

Il materiale minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l’adesione ad un consorzio, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di legge in vigore.

I veicoli in dotazione per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti utili al conseguimento delle patenti di guida, sono immatricolati a nome del titolare dell’autoscuola. È ammesso il ricorso all’utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonché della locazione senza conducente.

Non è ammessa la comproprietà o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza conducente dei veicoli tra due o più titolari di autoscuola. I veicoli in dotazione al medesimo titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell’autoscuola operanti in un’unica Provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B.

Personale docente

Per ciascuna sede l’autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell’autoscuola o dal responsabile didattico.

L’autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto sopra previsto, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell’anno ad esclusione dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.

Tenuta documentazione e registri

Le autoscuole curano la tenuta dei seguenti documenti vidimati dalla provincia a cui compete la vigilanza sui medesimi soggetti:

registro di iscrizione con riportato data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;
libro giornale per il rilascio di ricevute nel caso in cui l’autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore.

Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri fissati dal Ministro dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56
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