Vendita di merci ingombranti
La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili e a consegna differita
(mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami,
materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda
di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da
quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e
ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per
l’intera ed effettiva superficie di vendita.
Consumo immediato dei prodotti di gastronomia venduti ( Art. 118-bis L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 )
1. Negli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1,
lett. d), del d.lgs. 114/1998, che esercitano in via prevalente
le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi, è
consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia
presso i locali dell’esercizio, purché lo stesso sia strumentale
e accessorio all’attività principale, con l’utilizzo di soli piani
d’appoggio o di sole sedute e di stoviglie e posate a perdere,
e senza servizio e assistenza di somministrazione.