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Sospensione dei procedimenti – Comune di Magnago

26/03/2020

Contenuti del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19".

Sospensione dei procedimenti

L’art. 103 del DL 18/2020 ha stabilito che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi", pendenti al 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Tale "periodo di sospensione" si applica sia allo svolgimento dei procedimenti avviati su "istanza di parte", che ai procedimenti avviati "d’ufficio" da questa amministrazione.

Pertanto, tutti i procedimenti in essere al 23 febbraio, iniziati e non ancora conclusi, nonchè i procedimenti amministrativi avviati dopo il 23 febbraio e non ancora terminati, sono sospesi per effetto del DL 18/2020 per un periodo di 52 giorni.

[Esempio: per concludere un ordinario procedimento della durata di trenta giorni, che al 23 febbraio scorso fosse giunto al giorno 5 (al termine mancavano 25 giorni), per effetto della sospensione, l’ente dispone di 52 + 25 = 77 giorni].

Inoltre, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge 241/1990, i termini per la conclusione del procedimento possono essere ulteriormente sospesi dall’ufficio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Titoli abilitativi

Il comma 2 dell’art. 103 del DL 18/2020 proroga la validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. Se questi provvedimenti hanno una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano tutti la loro validità fino al 15 giugno 2020. La nuova scadenza di tali provvedimenti, quindi, diventa il 15 giugno (sia per quelli con scadenza 31 gennaio, che per quelli in scadenza dal 15 aprile, che per quelli in scadenza nel periodo intermedio).

AVVISO.

Ultima modifica: 26 Marzo 2020 alle 16:55

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