Alto Milanese - Alto Milanese

Raccolta di scommesse (Sala scommesse)

Le attività a cui si rivolge la presente procedura sono quelle dedicate alla raccolta di scommesse.

La scommessa è un contratto fra due (o più) persone o parti che in relazione a un determinato fatto, formulano previsioni diverse e per il quale ciascuna di esse si impegna a pagare una determinata somma alla persona o parte le cui previsioni risulteranno esatte. È quindi un impegno di una somma di denaro ad esempio sul risultato previsto di una corsa, di un incontro sportivo, ecc. Tale contratto è considerato dalla legge tra i contratti aleatori ed è tollerato solo in case da gioco autorizzate.

Per svolgere questa attività occorre quindi ottenere una autorizzazione dal Questore presentando
una richiesta di rilascio della autorizzazione alla Questura tramite il SUAP territorialmente competente che provvede a trasmetterla alla Questura, oppure direttamente alla Questura o al Commissariato di Pubblica Sicurezza del luogo in cui si intende svolgere l’attività.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentate la pratica
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Direttamente alla Questura o per tramite del SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
La pratica deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica / posta elettronica certificata (PEC).

Requisiti morali: per esercitare una attività di raccolta di scommesse, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia e dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 TULPS.

Requisiti professionali: tutti i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito devono adeguarsi all’obbligo formativo di cui alla D.G.R. 31 ottobre 2014 – n. X/2573. I nuovi gestori devono assolvere l’obbligo formativo entro 6 mesi dalla data di installazione delle apparecchiature. Inoltre, in base alla D.G.R. 28 novembre 2017 – n. X/7443, tutti i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito sono obbligati a frequentare, con esito positivo, un corso di aggiornamento ogni tre anni; il triennio decorre dalla data apposta sull’attestato di competenza regionale. 

Disponibilità dei locali: occorre avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al regolamento edilizio ed alla strumentazione urbanistica comunale, nonché al Testo Unico per l’edilizia (agibilità, prevenzione incendi, normativa urbanistica, barriere architettoniche, norme igienico-sanitarie, ecc.), rispettare le norme in materia di gestione dei rifiuti, impatto sulla viabilità, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) nei casi richiesti ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa che dovrà essere verificata prima della presentazione della pratica sul portale.
È vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza entro il limite massimo di 500 (cinquecento) metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (solo per le domande)
  • diritti SUAP (se richiesti)
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

Ultima modifica: 9 Marzo 2026 alle 09:34

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