Sportello Unico Digitale - Unione del Fossanese

Cessione di fabbricato

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento, o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.

Prevista dall’ Art. 12 D.L. 21 marzo 1978 n. 59 , convertito in legge nello stesso anno dalla L. 18 maggio 1978 n. 191 , è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile(vendita, locazione, ecc.).

E’ necessaria solo in caso di:

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Chiunque consenta l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, o ne ceda la proprietà o il godimento (es. ospitalità, comodato d’uso, locazione, ecc.)

A chi deve essere presentata

La comunicazione di cessione di fabbricato va presentata al Comando di Polizia Locale.

Come deve essere presentata

Non sono previsti requisiti particolari.

Non sono previsti costi ma la omessa o ritardata comunicazione è soggetta a sanzioni pecuniarie.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

Ultima modifica: 3 Novembre 2021 alle 17:28

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