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Legge 12 luglio 2024 n. 101

18/07/2024

Legge 12 luglio 2024 n. 101
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.”

É legge il divieto di installazione impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole

Il DL 63/2024 Decreto Agricoltura che ha introdotto sul territorio nazionale il divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra, e l’ampliamento territoriale di quelli esistenti, in zona agricola è stato convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2024 n. 101 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 163 del 13-07-2024.
Come già indicato nella news del DL 63/2024 la norma ha poco impatto in Piemonte dove di fatto erano già stati stoppati dalla DGR 31 luglio 2023, n. 58-7356 che aveva inserito un vincolo di inidoneità nella quasi totalità del territorio regionale permettendo unicamente gli impianti di tipo agrovoltaico, così come ammesso anche dalla nuova norma nazionale.

Gli impianti di tipo tradizionale in zona agricola, secondo la norma nazionale, sono ammessi unicamente in specifiche aree:

  • siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
  • cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
  • siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
  • siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
  • aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; – le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Sono esclusi dal divieto gli impianti agrivoltaici, quelli finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Sono pure esclusi dal divieto i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

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