La raccolta della "flora spontanea" è definita dalla L.R. 2 novembre 1982 n. 32 . In questa legge vengono anche definite le modalità per la raccolta dei prodotti del sottobosco e di alcune specie di fauna minore.
L’art. 15 della sopraindicata legge si occupa della Protezione della flora, vietando la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonchè il commercio tanto allo stato fresco che secco delle specie vegetali a protezione assoluta.
Per ogni specie non inclusa nell’elenco delle specie a protezione assoluta è consentita una raccolta giornaliera minima, di norma definita in 5 esemplari per persona, senza comunque estirpazione degli organi sotterranei.
Da questi divieti e limitazioni sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.
L’elenco delle specie a protezione assoluta e i limiti di raccolta sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e di cartelli posti nelle zone a maggiore afflusso turistico.
I divieti ed i limiti di cui sopra non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall’avente diritto su di esso; la Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato Consultivo, può interdire temporaneamente le attività di cui sopra con riferimento alle specie protette bisognose di particolare tutela, assegnando un equo indennizzo al proprietario od all’avente diritto.
La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al R.D. 26 maggio 1932 n. 772 , non incluse nell’elenco delle specie a protezione assoluta, è soggetta alle disposizioni della L. 6 gennaio 1931 n. 99 , previa autorizzazione del Presidente della Comunità Montana o del Sindaco, per i territori non classificati montani, competenti per territorio e nei quantitativi indicati nel regio decreto di cui sopra.
Limitazioni, come quelle sopra indicate per la flora spontanea, vengono definite anche per la raccolta dei prodotti del sottobosco (muschi, fragole, lamponi, mirtilli, bacche di ginepro, …) (mentre la raccolta di funghi epigei spontanei, anche non commestibili, e di funghi ipogei è soggetta a specifica legislazione).
Inoltre si fa presente che è vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale. E’ altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonchè estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo. La raccolta dei prodotti del sottobosco è inoltre vietata dal tramonto alla levata del sole ad eccezione della raccolta dei tartufi.
Limitazioni alla raccolta sono anche riportate per la tutela di alcune specie di fauna minore, come anfibi (es.rane), molluschi (es.lumache) e gamberi.
Autorizzazioni in deroga
In riferimento dell’ Art. 32 L.R. 2 novembre 1982 n. 32 , possono essere rilasciate delle autorizzazioni in deroga alle limitazioni legislative.
I Presidenti delle Comunità Montane ed i Sindaci, per i territori non classificati montani, qualora non ne derivi grave compromissione per l’equilibrio naturale o ambientale, possono autorizzare i residenti per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea, di prodotti del sottobosco (esclusi i tartufi), di rane e di molluschi in quantitativi superiori.
Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate dietro presentazione della relativa modulistica ed hanno validità annuale a partire dalla data del rilascio.